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VERSAMENTO DELLE RITENUTE IN CASO DI APPALTI E SUBAPPALTI
: I PRIMI CHIARIMENTI DELL`AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul versamento delle ritenute nell’esecuzione di appalti e subappalti. Il collegato alla manovra finanziaria introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le predette deleghe ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La risoluzione n. 108/E ha precisato che:

  1. il controllo sulle ritenute degli appaltatori scatta da febbraio 2020 e si rende applicabile anche a contratti già in essere prima del 1° gennaio 2020. Si ritiene, anche se sul punto la risoluzione non risulta particolarmente chiara, che i controlli decorrano dai versamenti delle ritenute relativi al mese di paga gennaio 2020;
  2. la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Inoltre l’Agenzia ha anche specificato che:

  • nel caso di affidamento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti il limite dei 200.000 euro va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti;
  • non è necessario compilare un modello F24 per ciascun lavoratore se i lavoratori risultano impiegati presso lo stesso committente. Va compilato un solo modello F24 per ciascun committente indicando il codice fiscale dello stesso nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09 – committente” istituito con risoluzione n. 109 del 2020.

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