AUTOSCUOLE E IVA SULLE PRESTAZIONI DIDATTICHE:
UNA NORMA DI LEGGE PER RENDERE NON RETROATTIVA L?€?APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
In una risposta al question time, il Governo conferma la necessità di una norma e richiama la giurisprudenza comunitaria in tema di legittimo affidamento
Il 25 settembre 2019 il Governo ha risposto al question time presentato in Commissione Finanze della Camera (n. 5-02751 e 5-02752) sull’applicazione dell’IVA alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a seguito della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.
Il Governo fa presente che è allo studio l’emanazione di una norma finalizzata a ridefinire l’ambito applicativo dell’esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi quindi gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di Giustizia europea (del 14 marzo 2019, C-449/17), ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell’art. 10, n. 20), DPR 633/72 con l’articolo 132, c.1, lett. i), direttiva 2006/112/CE.
Il Governo richiama la costante giurisprudenza comunitaria (sentenze 21/9/2019, C-326/15 e C-605/15) secondo cui il principio del legittimo affidamento e la portata “innovativa” mitigano l’efficacia retroattiva (ex tunc) delle sentenze pregiudiziali, portando così ad escludere l’applicazione per il passato del principio in esse affermato.
La norma, che dovrebbe essere inserita nel primo provvedimento utile, dovrà, quindi, sostanzialmente attribuire efficacia non retroattiva (ex nunc) alla sentenza C-449/2017 proprio per garantire il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno reso prestazioni in esenzione IVA (come chiarito nella precedente prassi).
Nel frattempo, fino all’emanazione della specifica norma di legge:
- si conferma quanto già anticipato precedentemente ossia che le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a decorrere dal 2 settembre 2019, prudenzialmente vanno assoggettate ad IVA: anche se sarà emanata una norma specifica, si ritiene che il contribuente non possa disconoscere l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 79/E/2019.
- Nessuna variazione deve essere effettuata per le operazioni poste in essere fino al 1° settembre 2019: la norma in via di emanazione, come detto, dovrà garantire il legittimo affidamento del contribuente.