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INDICI DI AFFIDABILITA` FISCALE
PROROGA DEI VERSAMENTI AL 30 SETTEMBRE 2019

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (DECRETO CRESCITA) , convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di versamento che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

La disposizione in esame precisa che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti sempre che possiedano i requisiti sopra indicati.

Si tratta dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Al riguardo la normativa prevede che gli ISA si applicano ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569.

Ricorrendo tali condizioni, l’Agenzia delle Entrate precisa che risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Le cause di esclusione risultano essere le seguenti:

Codice

Causa di esclusione

1

Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta

2

Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta

3

Ammontare di ricavi dichiarati / compensi superiore a € 5.164.569 (tale causa di esclusione non è interessata dalla proroga dei versamenti al 30.9.2019)

4

Periodo di non normale svolgimento dell’attività

5

Determinazione del reddito con criteri “forfetari”

6

Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata

7

Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Mod. ISA)

8

Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. n. 117/2017

9

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017

10

Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017

11

Società cooperative / società consortili / consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie / associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

12

Imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (codice 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice 49.32.20) di cui all’ISA AG72U

13

Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U


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