CONTRIBUZIONE CORRELATA ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA` DELL`ARTIGIANATO (FSBA)
L’INPS interviene a distanza di tre anni con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019, per fornire le istruzioni operative relative all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs n.148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fondo di solidarietà per artigianato e Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati).
L’Istituto chiarisce che l’onere del versamento della contribuzione correlata viene ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, direttamente in capo ai fondi di solidarietà (per l’artigianato FSBA), a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto; pertanto non sarà più necessario l’anticipo della predetta contribuzione da parte del datore di lavoro.
Con la medesima circolare vengono, inoltre, fornite le istruzioni operative ai fini dell’esposizione sulla denuncia UniEmens dei dati utili all’INPS per la quantificazione della contribuzione correlata agli eventi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo di solidarietà dell’artigianato (FSBA), sia per quanto riguarda le procedure decorse dall’aprile 2016 ad aprile 2019 nonché quelle da maggio 2019.