PAGAMENTO DELL`IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 1 TRIMESTRE 2019
Come e dove
Nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, della sezione FATTURE E CORRISPETTIVI, è possibile visionare e/o calcolare, nell’area consultazione documenti, l’imposta di bollo da 2 euro relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 per operazioni non soggette a iva per importi superiori a euro 77,47.
E’ possibile visualizzare: i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta.
Dai primi controlli sembrerebbe che i bolli indicati sul sito non corrispondano a quanto effettivamente dovuto. E’ comunque possibile modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. Pertanto, sarà consentito procedere al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dal contribuente, moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro).
Il contribuente potrà, inoltre, scegliere se effettuare il pagamento mediante addebito su conto corrente bancario (fornendo l’IBAN) o tramite “F24”.
Sono stati istituiti sei nuovi codici tributo per effettuare i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle FATTURE ELETTRONICHE mediante modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
I codici sono:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
Il versamento va eseguito il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento: con riferimento al primo trimestre 2019, la scadenza è il 23 aprile 2019, a causa del differimento delle Festività Pasquali.
Nel modello ”F24” i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.