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   Notizia generale

Imposta di bollo su fatture elettroniche
Come previsto dal citato Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018

L’introduzione generalizzata della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019, ha comportato la necessità di modificare la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

Come previsto dal citato Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate renderà noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI (Sistema di Interscambio), tale funzionalità sarà resa disponibile a metà aprile.

Il servizio sarà disponibile nell’area Fatture e Corrispettivi e sarà accessibile anche ai delegati alla consultazione dei file fattura.

Si ricorda che:

  • il soggetto passivo (il soggetto che emette le fatture) potrà eseguire il pagamento utilizzando:
  1. l’F24 precompilato dall’Agenzia;
  2. l’apposita funzionalità presente nell’area con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • l’imposta di bollo è dovuta nel seguente modo, a seconda della tipologia di atto:
  1. per gli atti, registri e documenti il versamento dell’imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie, cioè in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  2. per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (data che cade di sabato, con la conseguenza che la scadenza slitterà al 23 aprile 2019 – primo giorno feriale successivo).

A regime, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è versata entro le seguenti scadenze:

Scadenze del versamento dell’imposta di bollo sulle FE

1° trimestre

20 aprile

2° trimestre

20 luglio

3° trimestre

20 ottobre

4° trimestre

20 gennaio


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