Dal 29 maggio 2026 entra in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, che introduce nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
Il provvedimento interviene sul codice penale e rafforza il contrasto alle frodi alimentari, alla contraffazione e all’utilizzo improprio di indicazioni, segni distintivi o comunicazioni ingannevoli relative a origine, provenienza, qualità e quantità dei prodotti.
La riforma riguarda da vicino le imprese alimentari, in particolare quelle che producono, trasformano, commercializzano o promuovono prodotti attraverso etichette, siti web, marketplace, e-commerce e canali social aziendali.
Le principali novità
Tra le nuove fattispecie previste rientra la frode alimentare, che punisce la commercializzazione di alimenti sostanzialmente difformi rispetto a quanto dichiarato in termini di origine, provenienza, qualità o quantità.
La legge interviene anche sul commercio di alimenti con segni mendaci, sanzionando l’utilizzo di diciture, immagini, segni distintivi o informazioni false o ingannevoli sull’origine o sulla qualità degli alimenti.
Un aspetto rilevante è che la norma considera anche le informazioni diffuse tramite canali digitali: siti aziendali, schede prodotto online, marketplace e social ufficiali dell’impresa.
Sono inoltre previste sanzioni più severe per la contraffazione di Indicazioni Geografiche e Denominazioni Protette, con particolare riferimento ai regimi DOP e IGP.
Attenzione a bio, DOP, IGP, DDT e dichiarazioni agli organi di controllo
La nuova disciplina prevede aggravanti in presenza di prodotti dichiarati biologici senza adeguata certificazione, falsificazione di documenti di trasporto o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza.
Nei casi più gravi, legati a condotte reiterate e strutturate, viene introdotto anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o fondi pubblici nazionali ed europei.
Una tutela importante per le imprese in buona fede
Accanto all’inasprimento delle sanzioni per le condotte fraudolente, la legge introduce un meccanismo di tutela per le imprese in buona fede.
In caso di violazioni puramente documentali o formali, che non compromettano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, gli organi di controllo potranno disporre un blocco ufficiale temporaneo delle merci o dei mezzi tecnici, concedendo all’operatore un termine di 10 giorni per trasmettere la documentazione integrativa corretta.
Se la documentazione consente di sanare l’irregolarità, il prodotto o il mezzo viene svincolato senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Si tratta di un principio importante di proporzionalità, che distingue gli errori formali dalle vere condotte fraudolente e tutela il lavoro delle micro e piccole imprese corrette.
Cosa devono fare le imprese
Confartigianato Imprese Como invita le aziende della Federazione Alimentaristi a prestare particolare attenzione alla coerenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che può essere effettivamente dimostrato.
È opportuno verificare con attenzione:
- etichette e confezioni;
- descrizioni commerciali dei prodotti;
- indicazioni su origine, qualità e ingredienti;
- riferimenti a DOP, IGP, biologico o certificazioni;
- claim salutistici, ambientali o di sostenibilità;
- schede prodotto presenti su siti web, marketplace ed e-commerce;
- contenuti pubblicati sui canali social ufficiali dell’azienda.
Il principio operativo è semplice: quanto si dichiara deve poter essere dimostrato.
Confartigianato Imprese Como resta a disposizione delle imprese associate per un primo orientamento e per accompagnarle nella corretta lettura delle nuove disposizioni, con l’obiettivo di prevenire criticità e tutelare le aziende che operano con serietà e trasparenza.
In allegato la locandina con le indicazioni principali.
Dal 29 maggio 2026 entra in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, che introduce nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
Il provvedimento interviene sul codice penale e rafforza il contrasto alle frodi alimentari, alla contraffazione e all’utilizzo improprio di indicazioni, segni distintivi o comunicazioni ingannevoli relative a origine, provenienza, qualità e quantità dei prodotti.
La riforma riguarda da vicino le imprese alimentari, in particolare quelle che producono, trasformano, commercializzano o promuovono prodotti attraverso etichette, siti web, marketplace, e-commerce e canali social aziendali.
Le principali novità
Tra le nuove fattispecie previste rientra la frode alimentare, che punisce la commercializzazione di alimenti sostanzialmente difformi rispetto a quanto dichiarato in termini di origine, provenienza, qualità o quantità.
La legge interviene anche sul commercio di alimenti con segni mendaci, sanzionando l’utilizzo di diciture, immagini, segni distintivi o informazioni false o ingannevoli sull’origine o sulla qualità degli alimenti.
Un aspetto rilevante è che la norma considera anche le informazioni diffuse tramite canali digitali: siti aziendali, schede prodotto online, marketplace e social ufficiali dell’impresa.
Sono inoltre previste sanzioni più severe per la contraffazione di Indicazioni Geografiche e Denominazioni Protette, con particolare riferimento ai regimi DOP e IGP.
Attenzione a bio, DOP, IGP, DDT e dichiarazioni agli organi di controllo
La nuova disciplina prevede aggravanti in presenza di prodotti dichiarati biologici senza adeguata certificazione, falsificazione di documenti di trasporto o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza.
Nei casi più gravi, legati a condotte reiterate e strutturate, viene introdotto anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o fondi pubblici nazionali ed europei.
Una tutela importante per le imprese in buona fede
Accanto all’inasprimento delle sanzioni per le condotte fraudolente, la legge introduce un meccanismo di tutela per le imprese in buona fede.
In caso di violazioni puramente documentali o formali, che non compromettano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, gli organi di controllo potranno disporre un blocco ufficiale temporaneo delle merci o dei mezzi tecnici, concedendo all’operatore un termine di 10 giorni per trasmettere la documentazione integrativa corretta.
Se la documentazione consente di sanare l’irregolarità, il prodotto o il mezzo viene svincolato senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Si tratta di un principio importante di proporzionalità, che distingue gli errori formali dalle vere condotte fraudolente e tutela il lavoro delle micro e piccole imprese corrette.
Cosa devono fare le imprese
Confartigianato Imprese Como invita le aziende della Federazione Alimentaristi a prestare particolare attenzione alla coerenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che può essere effettivamente dimostrato.
È opportuno verificare con attenzione:
etichette e confezioni;
descrizioni commerciali dei prodotti;
indicazioni su origine, qualità e ingredienti;
riferimenti a DOP, IGP, biologico o certificazioni;
claim salutistici, ambientali o di sostenibilità;
schede prodotto presenti su siti web, marketplace ed e-commerce;
contenuti pubblicati sui canali social ufficiali dell’azienda.
Il principio operativo è semplice: quanto si dichiara deve poter essere dimostrato.
Confartigianato Imprese Como resta a disposizione delle imprese associate per un primo orientamento e per accompagnarle nella corretta lettura delle nuove disposizioni, con l’obiettivo di prevenire criticità e tutelare le aziende che operano con serietà e trasparenza.
In allegato la locandina con le indicazioni principali.