È fortemente raccomandato stipulare i contratti di trasporto in forma scritta, in quanto la forma scritta costituisce lo strumento principale di certezza giuridica e prova del rapporto contrattuale, soprattutto nei rapporti logistici nazionali e internazionali.
Ai fini probatori e di tracciabilità, è opportuno utilizzare strumenti che garantiscano l’imputabilità e la datazione certa dell’accordo, quali: scambio tramite PEC, apposizione firma elettronica qualificata o digitale, apposizione marca temporale o scambio attraverso piattaforme digitali di contrattualizzazione.
La forma scritta non è generalmente un requisito di validità del contratto, ma assume un ruolo centrale sotto il profilo probatorio, gestionale e di compliance operativa, in particolare nei rapporti di trasporto complessi o internazionali.
Un contratto scritto consente infatti di:
• definire in modo chiaro obblighi, responsabilità e limiti risarcitori delle parti;
• disciplinare le modalità operative del trasporto (tempi di consegna, rese, gestione soste, subvezione e giacenze);
• regolare in modo trasparente i corrispettivi e gli eventuali meccanismi di adeguamento del costo del carburante (fuel surcharge), secondo quanto previsto dalla normativa di settore (art. 83-bis D.L. 112/2008 e successive modifiche). In presenza di un contratto scritto, le parti possono definire in modo puntuale: le condizioni di applicazione dell’adeguamento del corrispettivo, i parametri di riferimento (indici ufficiali del carburante), le modalità di calcolo delle variazioni. In tale contesto, l’adeguamento del prezzo avviene esclusivamente secondo quanto previsto contrattualmente, sulla base della variazione del costo del gasolio rispetto al valore di riferimento concordato. In assenza di un contratto scritto, trovano applicazione i criteri legali e presuntivi previsti dalla normativa di settore e dalle tabelle di riferimento dei costi di esercizio dell’autotrasporto elaborate a livello ministeriale, che includono la componente carburante all’interno della struttura complessiva dei costi del servizio, variabile in funzione della tipologia di veicolo e delle condizioni operative.
• ridurre il rischio di applicazione di condizioni non formalizzate o non negoziate, incluse eventuali spese accessorie (es. tempi di attesa, operazioni di carico/scarico, servizi aggiuntivi).
Nel contesto dei trasporti internazionali, la forma scritta assume ulteriore rilevanza in quanto facilita la prova del contratto ai fini dell’applicazione della Convenzione CMR, e consente una corretta integrazione con gli Incoterms 2020, garantendo una chiara allocazione delle responsabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento.