CERTIFICAZIONI
Per informazioni:
Federica Colombini
Segretario di categoria,
Settore COSTRUZIONI e IMPIANTI
Tel. 031 316.390, Cell. 342 9764588
F-GAS
In Italia gli F-Gas (gas fluorurati a effetto serra) sono regolamentati dal DPR 146/2018 e dal D.Lgs. 26/2013, che attuano il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 517/2014 avente l’obiettivo di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
Per le imprese che svolgono le seguenti attività:
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 - ex Regolamento (CE) 303/2008);
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra (Regolamento di esecuzione (Regolamento (CE) 304/2008).
vige l’obbligo di certificazione, introdotto dal DPR 146/2018.
Tali imprese, per poter operare, devono intraprendere un iter di certificazione con un Organismo Accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC ISO 17065 e successivamente designato dal Ministero dell’Ambiente. Il patentino “F-GAS o del frigorista” è valido per 10 anni se rilasciato alla singola persona, o per 5 anni per quanto riguarda la certificazione alle imprese.
Il servizio offre l’iter di certificazione aziendale e il coordinamento delle sessioni di conseguimento e rinnovo del patentino personale.
FER
Il Decreto Legislativo 28/2011 stabilisce la necessità di frequentare i corsi abilitanti per installatori e manutentori straordinari di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Sono un esempio gli impianti geotermici, pompe di calore, impianti solari e termici, impianti fotovoltaici, generatori di calore alimentati da biomasse.
Sono tenuti al corso di aggiornamento di 16 ore tutti i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 3 agosto 2013.
Coloro che invece hanno ottenuto l’abilitazione dopo il 3 agosto 2013 se:
– laureati in materia specifica o diplomati con specializzazione relativa al settore di attività, oppure operai specializzati per tre anni presso un’impresa operante nel settore di attività: solo corso aggiornamento di cui sopra;
– hanno un titolo di formazione professionale e sono alle dipendenze da 4 anni consecutivi di impresa del settore, oppure operaio specializzato nelle attività di installazione: corso abilitante di 80 ore.
Il servizio offre il coordinamento delle sessioni di corso, erogate in modalità on-line.
DI-ISOCIANATI
Nel 2020 il Regolamento (UE) 2020/1149 ha ristretto l’impiego degli Isocianati nella Comunità aggiungendo all’allegato XVII del REACH (Regolamento CE n° 1907/2006), la Restrizione n° 74 per l’impiego dei di-isocianati.
Con la Restrizione 74 dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i di-isocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in una combinazione
- sia inferiore allo 0,1 % in peso,
- che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Pertanto, per l’eventuale utilizzo di prodotti contenenti DI-ISOCIANATI in percentuale in peso superiore al limite è necessario che gli utilizzatori industriali e professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di-isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (da alcuni identificato come Patentino di Isocianati).
Fermo restando l’invito a dismettere l’impiego di sostanze la cui produzione è ormai vietata dal 24 febbraio 2022, proprio perché pericolose per la salute in maniera irreversibile,
si ricorda che l’obbligo di specifica formazione e relativa certificazione delle competenze per gli utilizzatori dei prodotti contenenti “diisocianati” è da assolversi entro il 24 agosto 2023.
DOVE SONO CONTENUTI I DI-ISOCIANATI?
Tra i molti prodotti che possono contenere di isocianati si annoverano i composti poliuretanici, in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture, utilizzati in carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, e altri prodotti a base poliuretanica), settore del mobile (imbottiture), automotive, packaging, etc.
CHI E’ COINVOLTO NELL’OBBLIGO?
Chiunque operi con sostanze il cui contenuto di di-isocianato supera lo 0,1%. Quindi si evidenzia una particolare attenzione alle attività dei Settori: COSTRUZIONI, IMPIANTI, LEGNO-AREDO, AUTORIPARAZIONE, …
COME PROCEDERE?
- Verificare la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati, controllando non solo la presenza/assenza dei di-isocianati, ma anche la percentuale contenuta;
- Se la % contenuta risulta superiore allo 0,1%, cercare di eliminare l’uso del prodotto sostituendolo con altri “più sicuri” per la salute, altrimenti conseguire la CERTIFICAZIONE!
Il servizio offre il coordinamento delle sessioni di corso, erogate in modalità on-line.
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