La Parola all`Esperto

AMBIENTE E SICUREZZA

STOP AL LAVORO NELLE ORE PIÙ CALDE: IN VIGORE L’ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA

A partire dal 10 giugno e fino al 23 settembre 2026, è in vigore su tutto il territorio lombardo la nuova ordinanza di Regione Lombardia che introduce misure straordinarie a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

Il provvedimento stabilisce il divieto di svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16.00, nei settori:

  • agricoltura e florovivaismo
  • cantieri edili all’aperto
  • cave

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui il sistema Worklimate segnala un livello di rischio “Alto”, con riferimento ai lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

Un provvedimento a tutela della salute dei lavoratori

L’ordinanza nasce per contrastare gli effetti delle ondate di calore sempre più frequenti, che possono comportare stress termico, colpi di calore e gravi rischi per la salute.

La misura si inserisce in un contesto più ampio di prevenzione, basato su evidenze scientifiche e sul contributo congiunto di istituzioni, sistema sanitario, parti sociali e rappresentanze datoriali.

Come verificare quando si applica il divieto

Per sapere quando scatta il divieto, le imprese devono consultare la piattaforma Worklimate, sistema sviluppato da INAIL e CNR che fornisce previsioni del rischio da calore utili per la gestione operativa delle attività.

La rilevazione di riferimento è quella delle ore 12.00, relativa alla categoria “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa”.

Riferimenti normativi e linee di indirizzo

L’ordinanza si basa sulle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che definiscono criteri e misure per la prevenzione del rischio termico.

Si raccomanda alle imprese di applicare tali indicazioni in tutte le attività svolte:

  • all’aperto
  • in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dal clima esterno

Eccezioni e obblighi per le imprese

Il divieto non si applica alle attività svolte da Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e relativi appaltatori, nei casi di:

  • interventi di pubblica utilità
  • attività di protezione civile
  • interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità

Resta comunque obbligatorio adottare tutte le misure organizzative e di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 per la riduzione del rischio da calore.

Ruolo dei Comuni

Regione Lombardia raccomanda ai Comuni di valutare deroghe temporanee ai limiti sulle emissioni acustiche, per consentire alle imprese di organizzare le lavorazioni nelle ore più fresche della giornata, favorendo così la continuità operativa in condizioni di sicurezza.

Sanzioni

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Supporto alle imprese

Per informazioni: sicurezza@confartigianatocomo.it



A cura di Tardiola Emanuela
Responsabile Area Sicurezza e Formazione

Condividi su: