La Parola all`Esperto

LAVORO

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NOVITÀ PER IL 2026

INTRODUZIONE

Il sistema pensionistico italiano è da anni al centro di un dibattito che non riguarda solo i tecnici del settore, ma l`intera collettività. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) rappresenta l`intervento normativo più significativo sulla previdenza complementare italiana dal D.Lgs. n. 252/2005, cioè da vent`anni a questa parte.

Il contesto che ha spinto il legislatore ad agire è chiaro: l`invecchiamento progressivo della popolazione, il calo delle nascite, la generalizzazione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni (che eroga assegni proporzionali ai contributi effettivamente versati, non all`ultimo stipendio) e il costante allungamento della vita media stanno riducendo strutturalmente il `tasso di sostituzione`, cioè il rapporto tra l`ultimo reddito da lavoro e il primo trattamento pensionistico. Per molti lavoratori, specialmente quelli con carriere discontinue, la sola pensione pubblica rischia di non essere sufficiente.

In questo scenario, la previdenza complementare – il cosiddetto `secondo pilastro` – secondo il legislatore non è più un optional, ma una necessità. La riforma interviene con quattro leve principali: più vantaggi fiscali, nuove regole per il Fondo Tesoreria INPS, l`adesione automatica per i neoassunti e una maggiore flessibilità nelle prestazioni.

 

MAGGIORE DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

IL LIMITE GENERALE: DA € 5.164,57 A € 5.300,00 ANNUI

Il comma 201 dell`art. 1 della Legge n. 199/2025 ha innalzato il tetto annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare – sia dal lavoratore che dal datore di lavoro – da € 5.164,57 a € 5.300,00 (incremento di € 135,43), con decorrenza dal periodo d`imposta 2026.

Che cosa significa in termini concreti? I contributi versati entro questo tetto vengono dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF: è come se quella somma non fosse mai stata percepita, abbattendo l`imponibile e quindi le tasse da pagare. Maggiore è l`aliquota marginale del contribuente, maggiore è il risparmio fiscale effettivo.

 

IL BONUS PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE DOPO IL 2006

Una previsione particolarmente interessante riguarda i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 2006. Per questi soggetti, la legge già prevedeva la possibilità di `recuperare`, nei vent`anni successivi al quinto anno di partecipazione a una forma di previdenza complementare, le somme non dedotte nei primi cinque anni (perché, ad esempio, lo stipendio era basso e i contributi versati erano inferiori al massimale).

Con la riforma, il limite di questo recupero aggiuntivo è stato aggiornato da € 2.582,29 a € 2.650,00 annui. In uno scenario ottimale, combinando il tetto ordinario con il recupero, un giovane lavoratore potrebbe dedurre fino a quasi € 7.950 in un singolo anno, con un beneficio fiscale molto rilevante.

FONDO TESORERIA INPS: NUOVE SOGLIE PER LE AZIENDE

IL MECCANISMO ATTUALE E IL PROBLEMA DEL CRITERIO «STORICO»

Quando un lavoratore decide di non aderire a un fondo pensione e di lasciare il TFR in azienda, le imprese di grandi dimensioni non possono trattenerlo nelle proprie casse: devono versarlo mensilmente al Fondo di Tesoreria gestito dall`INPS (ex art. 1, cc. 755-757, L. 296/2006).

Fino al 31 dicembre 2025, la soglia dimensionale che faceva scattare questo obbligo era determinata in modo rigido e «statico»: si guardava alla media dei dipendenti dell`azienda nell`anno 2006 (o nell`anno di costituzione, per le imprese sorte dopo). Se allora l`azienda aveva meno di 50 dipendenti, restava esclusa dall`obbligo per sempre, indipendentemente dalle successive evoluzioni dimensionali.

Questo sistema generava evidenti distorsioni: aziende cresciute enormemente dopo il 2006 erano escluse dall`obbligo, mentre imprese drasticamente ridimensionate vi restavano soggette. La riforma elimina questa irrazionalità.

LA NUOVA REGOLA DINAMICA: IL CALENDARIO PER FASI (2026-2032)

Il comma 203 introduce un criterio «dinamico»: l`obbligo di versamento al Fondo Tesoreria si applica ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono – anche negli anni successivi all`inizio dell`attività – determinate soglie dimensionali, calcolate sulla media annuale dei dipendenti in forza nell`anno solare precedente.

La soglia non è tuttavia uniforme, ma segue un percorso a tappe che estende progressivamente la platea dei soggetti obbligati:

 

Periodo

Soglia dipendenti

Criterio di calcolo

Fino al 31.12.2025

≥ 50 dipendenti

Media 2006 (criterio statico)

2026 – 2027

≥ 60 dipendenti

Media anno solare precedente (criterio dinamico)

2028 – 2031

≥ 50 dipendenti

Media anno solare precedente (criterio dinamico)

Dal 2032 in poi

≥ 40 dipendenti

Media anno solare precedente (criterio dinamico)

 

Attenzione: le novità si applicano soltanto ai ratei di TFR maturati dal 1° gennaio 2026. Gli accantonamenti precedenti restano soggetti alle regole vigenti al momento della loro maturazione.

 

COME SI CALCOLA LA MEDIA DEI DIPENDENTI (METODO INPS)

Per il calcolo della soglia dimensionale, l`INPS prevede di sommare le giornate teoriche «previdenziali» di tutti i lavoratori subordinati (inclusi dirigenti, part-time in proporzione, assenti non sostituiti) e dividere per 312 (oppure per un numero proporzionale in caso di inizio attività in corso d`anno). Il risultato deve raggiungere o superare la soglia prevista senza arrotondamenti: un valore di 59,99 non fa scattare l`obbligo previsto per i 60 dipendenti.

 

AVVISO PER LE AZIENDE

Le imprese che, pur avendo superato nel tempo la soglia dei dipendenti, erano fino ad oggi esonerate grazie al criterio statico del 2006, devono verificare urgentemente la propria posizione. Se nel 2025 la media annuale dei dipendenti ha raggiunto o superato i 60 addetti, dal 1° gennaio 2026 sarà obbligatorio versare il TFR maturando al Fondo Tesoreria INPS. La perdita di liquidità che ne deriva richiede un`attenta pianificazione finanziaria: lo Studio è a disposizione per le necessarie verifiche e simulazioni.

 

L`ADESIONE AUTOMATICA IN 60 GIORNI

Questa è la novità di maggiore impatto operativo per i lavoratori, per gli uffici del personale e per i professionisti del lavoro. A partire dal 1° luglio 2026, il sistema del silenzio-assenso semestrale viene profondamente riformato e sostituito da un meccanismo di adesione automatica con finestra di soli 60 giorni.

La logica del nuovo sistema

La riforma rovescia l`onere decisionale. Nel sistema previgente, il neoassunto doveva compiere un atto positivo per aderire al fondo pensione. Dal luglio 2026, la logica si inverte: il lavoratore è considerato pre-aderente fin dal primo giorno. Solo se intende escludersi deve manifestare attivamente la propria volontà, entro 60 giorni dall`assunzione.

Chi è il «lavoratore di prima assunzione»?

Le nuove regole si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato di «prima assunzione» (esclusi i lavoratori domestici), ovvero a coloro che instaurano il loro primo rapporto di lavoro dipendente in assoluto. Si attendono chiarimenti ministeriali per i casi di confine.

 

Cosa succede nei 60 giorni

Il lavoratore neoassunto ha tre possibilità di scelta da esercitare entro 60 giorni dalla data di prima assunzione:

  • Non fare nulla (adesione automatica): il TFR maturando e i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore (nella misura prevista dagli accordi collettivi) vengono versati automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL applicato. Se sono presenti più fondi, prevale quello al quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell`azienda. In assenza di accordi collettivi, la destinazione automatica è il Fondo COMETA.
  • Aderire esplicitamente a una forma pensionistica diversa: il lavoratore può scegliere liberamente un fondo pensione aperto o una PIP (Polizza Individuale Pensionistica), conferendo il TFR maturando alla forma prescelta.
  • Rinunciare alla previdenza complementare e mantenere il TFR in azienda: questa scelta può essere successivamente revocata, ma il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciarne copia.

 

CHE COSA CONFLUISCE NEL FONDO IN CASO DI ADESIONE AUTOMATICA

Con il nuovo sistema, l`adesione automatica non comporta soltanto la devoluzione del TFR, ma attiva l`intera contribuzione prevista dagli accordi collettivi: contributo a carico del datore di lavoro + contributo a carico del lavoratore (quest`ultimo non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all`assegno sociale). I versamenti decorrono dalla data di assunzione, anche se il fondo li riceve il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

 

Regole per i lavoratori «non di prima assunzione»

Per i dipendenti già occupati in precedenza (non alla loro prima esperienza lavorativa), le regole sono diverse. Il datore di lavoro deve, al momento dell`assunzione, fornire un`informativa sugli accordi collettivi applicabili e verificare la situazione previdenziale pregressa, facendosi rilasciare una dichiarazione scritta.

Caso A – Il lavoratore aveva già aderito a un fondo pensione: deve decidere, sempre entro 60 giorni, a quale fondo conferire il TFR maturando con il nuovo datore. In assenza di scelta, si applica il meccanismo automatico.

Caso B – Il lavoratore non aveva mai aderito alla previdenza complementare: scatta l`adesione automatica come per il lavoratore di prima assunzione (si attendono ad ogni modi chiarimenti ufficiali).

Gli adempimenti del datore di lavoro: il «kit informativo»

La nuova normativa impone al datore di lavoro un obbligo informativo rafforzato e non delegabile. In sede di assunzione, deve essere fornita al lavoratore una comunicazione chiara e completa su:

 

          gli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;

          il meccanismo di adesione automatica e le sue modalità operative;

          la forma pensionistica complementare destinataria dell`adesione automatica;

          le alternative disponibili e la tempistica entro cui effettuare le scelte;

          le conseguenze dell`inazione (adesione automatica).

 

PORTABILITÀ, PRESTAZIONI E INVESTIMENTI

PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO DATORIALE

Nel sistema precedente, uno dei freni all`adesione ai fondi pensione era la difficoltà di «portare con sé» il contributo aziendale in caso di trasferimento del lavoratore da un fondo negoziale (chiuso) a una forma individuale (fondo aperto o PIP). In pratica, chi cambiava fondo rischiava di perdere la contribuzione datoriale.

La riforma risolve questa questione: a decorrere dal 1° luglio 2026, il contributo del datore di lavoro segue la posizione previdenziale del lavoratore, anche in caso di trasferimento verso una forma pensionistica individuale. Si realizza così una piena portabilità della posizione complessiva (contributi del lavoratore + TFR + contributi datoriali), rafforzando sensibilmente la libertà di scelta previdenziale dell`aderente. Il trasferimento è possibile dopo due anni di partecipazione alla forma pensionistica di origine.

Maggiore liquidità alla pensione: la quota in capitale sale al 60%

Al momento del pensionamento, l`aderente a un fondo pensione può scegliere di ricevere il montante accumulato in parte come capitale immediato e in parte come rendita mensile.

Con la riforma, la quota massima erogabile in forma di capitale sale dal 50% al 60% del montante finale. Questo significa una maggiore flessibilità per il pensionando, che può disporre di più liquidità immediata per far fronte a esigenze straordinarie (spese sanitarie, sostegno ai familiari, acquisto della casa, ecc.).

Investimenti del fondo pensione: il profilo adeguato all`età

Una novità di natura gestionale, ma con impatto diretto sul patrimonio futuro dell`aderente, riguarda i criteri di investimento automatico. I fondi pensione dovranno obbligatoriamente adottare profili di investimento che tengano conto dell`orizzonte temporale e dell`età anagrafica del partecipante:

  • Lavoratori giovani (lontani dalla pensione): portafoglio orientato a maggiore rischio e potenziale rendimento (azioni, mercati emergenti).
  • Lavoratori prossimi al pensionamento: portafoglio progressivamente più prudente per preservare il capitale accumulato (obbligazioni, liquidità).

 

Questo approccio, noto come `life-cycle investing`, sostituisce il precedente criterio di allocazione in un comparto garantito per le adesioni automatiche, puntando a ottimizzare il rendimento nel lungo periodo in modo coerente con le esigenze di ogni fascia d`età.

 

In conclusione, si evidenzia come, allo stato attuale, risultino ancora assenti le necessarie circolari esplicative sull’argomento trattato e, al contempo, si segnala che, alla data di elaborazione del presente scritto, sono pendenti numerose proposte di modifica normativa, con conseguenti possibili evoluzioni del quadro di riferimento.


A cura di Contino Giuseppe
Responsabile Area Lavoro

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