La Parola all`Esperto

LAVORO

FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO

Introduzione

Il fringe benefit auto ad uso promiscuo rappresenta da tempo uno degli strumenti di welfare aziendale più diffusi e apprezzati nel panorama italiano. Configuratosi come un compenso in natura, esso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e ha significative implicazioni fiscali e contributive sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

La sua corretta gestione è, pertanto, di fondamentale importanza per garantire la conformità normativa e ottimizzare i benefici per tutte le parti coinvolte.

Le recenti modifiche legislative, in particolare quelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Bollette, hanno ridefinito in maniera sostanziale la disciplina di questo beneficio. L`obiettivo dichiarato del legislatore è duplice: da un lato, semplificare il sistema fiscale e, dall`altro, incentivare la mobilità sostenibile attraverso una rimodulazione della base imponibile del benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo.

Tuttavia, un`analisi approfondita delle nuove percentuali di tassazione rivela un aspetto che merita particolare attenzione. Sebbene l`intento sia quello di promuovere veicoli a basse emissioni, la nuova aliquota del 50% per le auto a combustione interna (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non plug-in) rappresenta una riduzione rispetto alla precedente aliquota del 60% applicata ai veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km. Questo significa che, per le auto più inquinanti, il valore imponibile del fringe benefit sarà paradossalmente inferiore rispetto al regime previgente.

Il presente articolo si propone di analizzare in dettaglio le novità introdotte, fornendo un quadro completo e pratico per i consulenti del lavoro, con particolare attenzione ai regimi transitori e alle implicazioni operative.

 

1. Quadro Normativo di Riferimento 

La disciplina del fringe benefit auto ad uso promiscuo trova la sua radice nell`Articolo 51, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa disposizione stabilisce che il valore dei beni e servizi concessi in uso promiscuo ai dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Per le auto aziendali, la norma prevede una determinazione forfettaria del valore del benefit, basata su una percentuale del costo chilometrico desumibile dalle Tabelle ACI, calcolato su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. È altresì previsto che tale valore imponibile sia ridotto delle somme eventualmente trattenute al dipendente per l`utilizzo privato del veicolo.

Le modifiche più significative sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, questa legge ha ridefinito il sistema di valorizzazione dei fringe benefit auto a partire dal 1° gennaio 2025, modificando direttamente l`articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR. La novità principale risiede nel passaggio da un criterio di tassazione basato sulle emissioni di CO2 a uno incentrato sulla tipologia di alimentazione del veicolo.

Successivamente, è intervenuto il Decreto Legge n. 19/2025 (Decreto Bollette), convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025. Questo provvedimento ha introdotto una cruciale `clausola di salvaguardia`. Tale clausola, inserita come comma 48-bis all`art. 1 della Legge di Bilancio 2025 tramite l`art. 6, comma 2-bis del D.L. 19/2025, rappresenta una misura transitoria volta a tutelare le situazioni in essere.

 

2. Il Regime Fiscale Previgente (fino al 31 dicembre 2024) 

Fino al 31 dicembre 2024, la determinazione del fringe benefit auto ad uso promiscuo era strettamente correlata alle emissioni di anidride carbonica (CO2) del veicolo. Il valore del beneficio era calcolato applicando una specifica percentuale al costo chilometrico convenzionale, fissato a 15.000 km annui, desunto dalle Tabelle ACI.

Le percentuali applicate variavano in base a scaglioni di emissione di CO2, con l`intento di favorire i veicoli meno inquinanti attraverso una tassazione inferiore. Nello specifico, si applicavano le seguenti aliquote:

  • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2).
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.
  • 50% con emissioni da 160 g/km a 190 g/km.
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km. 

È importante ricordare che per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, si applicava una percentuale fissa del 30% sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km, indipendentemente dalle emissioni. 

La Tabella 1 seguente offre un riepilogo del regime fiscale previgente, utile per il confronto con le nuove disposizioni e per la gestione delle situazioni transitorie. 

Tabella 1: Regime Fiscale Fringe Benefit Auto (fino al 31/12/2024) 

Emissioni CO2 (g/km)

Percentuale Fringe Benefit (sul costo ACI di 15.000 km)

Fino a 60

25%

Oltre 60 e fino a 160

30%

Oltre 160 e fino a 190

50%

Oltre 190

60%

 

3. Il Nuovo Regime Fiscale dal 1° Gennaio 2025 

A partire dal 1° gennaio 2025, la disciplina del fringe benefit auto subisce un cambiamento radicale per le nuove immatricolazioni e assegnazioni. Il criterio di tassazione non si basa più sulle emissioni di CO2, ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo. Questo riflette l`intento legislativo di incentivare in modo più diretto l`adozione di veicoli a basso impatto ambientale. 

Le nuove percentuali di calcolo, da applicare sempre al costo chilometrico ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, sono le seguenti:

  • Veicoli elettrici (BEV): 10%.
  • Veicoli ibridi plug-in (PHEV): 20%.
  • Altre tipologie di alimentazione (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non plug-in): 50%.

Le Tabelle ACI 2025 continuano a rivestire un ruolo fondamentale, essendo lo strumento ufficiale per individuare il costo chilometrico di esercizio di autovetture e motocicli, indispensabile per il calcolo del fringe benefit.

Le Tabelle ACI per il 2025 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024. 

Il passaggio da un criterio basato sulle emissioni di CO2 a uno basato sulla tipologia di alimentazione, se da un lato può apparire come una semplificazione, dall`altro introduce nuove considerazioni nella pianificazione delle flotte aziendali. Se in passato le aziende potevano scegliere veicoli a basse emissioni (anche tra i diesel o benzina più efficienti) per beneficiare di una tassazione ridotta, ora l`incentivo fiscale è quasi esclusivamente concentrato su veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. Questo potrebbe spingere le aziende verso una scelta più binaria (elettrico/plug-in vs. termico), piuttosto che verso una ricerca più ampia di efficienza energetica su tutte le motorizzazioni.

La Tabella 2 riassume le nuove percentuali di tassazione in vigore dal 1° gennaio 2025. 

Tabella 2: Nuovo Regime Fiscale Fringe Benefit Auto (dal 01/01/2025) 

Tipologia di Alimentazione

Percentuale Fringe Benefit (sul costo ACI di 15.000 km)

Veicoli Elettrici (BEV)

10%

Veicoli Ibridi Plug-in (PHEV)

20%

Altre (Benzina, Diesel, GPL, Metano, Ibridi non Plug-in)

50%

 

4. La Clausola di Salvaguardia: Disciplina Transitoria 

L`introduzione della clausola di salvaguardia è un elemento cruciale della riforma, volto a garantire una transizione graduale e a tutelare le situazioni in essere.

Ambito di Applicazione: veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e assegnati entro il 30/06/2025.

La clausola di salvaguardia si applica ai veicoli che soddisfano congiuntamente due condizioni fondamentali:

  1. I veicoli devono essere stati ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024.
  2. I veicoli devono essere stati concessi in uso promiscuo ai dipendenti entro il 30 giugno 2025.

Per i veicoli che rientrano in queste condizioni, continuerà ad applicarsi il regime fiscale previgente, basato sulle emissioni di CO2 (come illustrato nella Tabella 1). Questa disposizione è stata pensata per evitare che le aziende subissero un onere fiscale improvviso per decisioni di investimento già prese sotto la vecchia normativa, riconoscendo i tempi tecnici necessari per l`approvvigionamento e l`assegnazione dei veicoli.

Casi Particolari: veicoli immatricolati prima del 2025 ma consegnati nel 2025 (criterio del valore normale):

Una situazione che presenta ancora delle incertezze interpretative riguarda i veicoli immatricolati nel 2024 o prima, ma consegnati nel 2025, che non rientrano nella clausola di salvaguardia (ad esempio, perché ordinati prima del 31/12/2024 ma assegnati dopo il 30/06/2025, o semplicemente ordinati nel 2025 ma immatricolati prima). In questi casi, l`Amministrazione Finanziaria ha precedentemente precisato che si dovrebbe fare riferimento al `valore normale del servizio`. Questo valore deve essere ridotto della parte riferibile all`interesse del datore di lavoro e delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa interpretazione si basa su vecchi chiarimenti (Risoluzione n. 46/E del 2020)  ed è considerata l`approccio più prudente in assenza di nuove direttive specifiche.

La persistenza di queste incertezze interpretative evidenzia una lacuna normativa che potrebbe creare complessità e rischi di contenzioso per le aziende. La necessità di adottare un approccio `prudente` basato su chiarimenti passati per un contesto normativo nuovo sottolinea la cautela richiesta agli operatori. È per questo che si auspica un intervento chiarificatore da parte dell`Agenzia delle Entrate, che possa definire con precisione la portata della clausola di salvaguardia e colmare le ambiguità relative a questi scenari `ibridi`, fornendo maggiore certezza del diritto e uniformità di applicazione. 

La Tabella 3 offre una panoramica degli scenari di applicazione della disciplina del fringe benefit auto, considerando le diverse date chiave. 

Tabella 3: Scenari di Applicazione della Disciplina Fringe Benefit Auto 2025 

Periodo di Riferimento

Condizioni Specifiche

Regime Fiscale Applicabile

Base di Calcolo

Fino al 30/06/2020

Contratti stipulati entro il 30/06/2020

Regime previgente (D.L. 2008)

30% del costo chilometrico ACI (15.000 km)

Dal 01/07/2020 al 31/12/2024

Veicoli concessi in uso promiscuo in questo periodo

Regime previgente (CO2)

Percentuali CO2 su costo chilometrico ACI (15.000 km)

Dal 01/01/2025 al 30/06/2025 (Clausola di Salvaguardia)

Veicoli ordinati entro il 31/12/2024 E concessi in uso promiscuo entro il 30/06/2025

Regime previgente (CO2)

Percentuali CO2 su costo chilometrico ACI (15.000 km)

Dal 01/01/2025 (Casi non coperti dalla Salvaguardia)

Veicoli immatricolati 2024 o prima MA consegnati nel 2025 (e non rientranti nella clausola)

Criterio del `Valore Normale` (ex Art. 9 TUIR)

Valore normale del servizio, ridotto per interesse datore di lavoro e trattenute

Dal 01/07/2025 (Nuovo Regime)

Veicoli ordinati dopo il 31/12/2024 O assegnati dal 01/07/2025

Nuovo regime (Alimentazione)

Percentuali alimentazione su costo chilometrico ACI (15.000 km)

 

5. Calcolo del Fringe Benefit Auto. Esempi Pratici 

La metodologia di calcolo del fringe benefit auto si basa, come detto, su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, indipendentemente dall`effettivo utilizzo privato del veicolo.1 A questa percorrenza si applica il costo chilometrico specifico del modello di auto, desunto dalle Tabelle ACI, e la percentuale di tassazione prevista dal regime applicabile (vecchio regime CO2 o nuovo regime alimentazione).

Di seguito vengono presentati alcuni esempi pratici di calcolo del fringe benefit auto secondo il nuovo regime fiscale 2025, per diverse tipologie di veicoli. Si assume un costo chilometrico ACI ipotetico di € 0,60/km per facilità di calcolo, ma è fondamentale consultare le tabelle ACI aggiornate per il valore specifico di ogni modello.

  • Esempio 1: Auto Elettrica (BEV) immatricolata e assegnata dal 01/01/2025
    • Costo chilometrico ACI (es.): € 0,60/km
    • Percentuale di tassazione: 10%
    • Calcolo annuale: 0,60 €/km × 15.000 km × 10% = 900 €
    • Valore fringe benefit mensile: 900 € / 12 = 75 €
  • Esempio 2: Auto Ibrida Plug-in (PHEV) immatricolata e assegnata dal 01/01/2025
    • Costo chilometrico ACI (es.): € 0,60/km
    • Percentuale di tassazione: 20%
    • Calcolo annuale: 0,60 €/km × 15.000 km × 20% = 1.800 €
    • Valore fringe benefit mensile: 1.800 € / 12 = 150 €
  • Esempio 3: Auto Termica (Benzina, Diesel, GPL, Metano, Ibridi non plug-in) immatricolata e assegnata dal 01/01/2025
    • Costo chilometrico ACI (es.): € 0,60/km
    • Percentuale di tassazione: 50%
    • Calcolo annuale: 0,60 €/km × 15.000 km × 50% = 4.500 € 

    • Valore fringe benefit mensile: 4.500 € / 12 = 375 €

Un aspetto fondamentale nella determinazione del valore imponibile è l`impatto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Qualora il lavoratore partecipi al sostenimento dei costi del veicolo (ad esempio, tramite trattenute in busta paga per l`uso privato), tali somme devono essere detratte dal valore imponibile del fringe benefit.1Se il contributo del dipendente è pari o superiore al valore del fringe benefit calcolato secondo le tabelle, non si genererà alcun imponibile in busta paga. 

La Tabella 4 riassume gli esempi di calcolo per il nuovo regime. 

Tabella 4: Esempi di Calcolo del Fringe Benefit Auto 2025 (Nuovo Regime) 

Tipologia Veicolo

Costo Chilometrico ACI (es. €/km)

Percentuale Fringe Benefit

Calcolo Annuale (15.000 km)

Valore Fringe Benefit Mensile

Auto Elettrica (BEV)

0,60

10%

900 €

75 €

Auto Ibrida Plug-in (PHEV)

0,60

20%

1.800 €

150 €

Auto Termica (Benzina, Diesel, GPL, Metano, Ibridi non plug-in)

0,60

50%

4.500 €

375 €

 

6. Implicazioni Fiscali e Contributive 

La concessione dell`auto aziendale ad uso promiscuo comporta specifiche implicazioni fiscali e contributive, che devono essere attentamente considerate sia dal punto di vista del dipendente che del datore di lavoro.

In particolare.

  • Assoggettamento a IRPEF: Il valore del fringe benefit auto, determinato secondo le metodologie e le percentuali illustrate, concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza, tale valore è soggetto a tassazione IRPEF secondo le aliquote progressive previste per il reddito del lavoratore.
  • Assoggettamento a Contributi INPS: Analogamente all`IRPEF, il valore del fringe benefit è assoggettato a contributi previdenziali (INPS), sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente, applicando le aliquote vigenti.
  • Soglie di Esenzione dei Fringe Benefit per il Triennio 2025-2027: Per i periodi d`imposta 2025, 2026 e 2027, la soglia di esenzione fiscale e previdenziale per i fringe benefit è stata elevata a € 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti. Questo limite è ulteriormente aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. È cruciale sottolineare che, se il valore complessivo dei fringe benefit concessi al dipendente (inclusa l`auto) supera queste soglie, l`intero importo (e non solo l`eccedenza) concorre a formare il reddito imponibile. La natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente e la regola del `superamento soglia = tassazione integrale` per i fringe benefit impongono ai datori di lavoro una pianificazione strategica del welfare aziendale. Un`auto aziendale, con il suo valore di fringe benefit spesso elevato, può facilmente far superare la soglia di esenzione, rendendo tassabili anche altri piccoli benefit (come buoni spesa o rimborsi utenze domestiche) che altrimenti sarebbero esenti. Questo richiede un monitoraggio costante e una comunicazione trasparente con i dipendenti per evitare sorprese in busta paga.

La Tabella 5 sintetizza le implicazioni fiscali e contributive per entrambe le parti. 

Tabella 5: Sintesi Implicazioni Fiscali e Contributive 

Aspetto

Disciplina

IRPEF

Il valore del fringe benefit concorre alla formazione del reddito imponibile, tassato secondo le aliquote progressive.

Contributi INPS

Il valore del fringe benefit è soggetto a contributi previdenziali (quota dipendente e datore di lavoro).

Soglie Esenzione Fringe Benefit (2025-2027)

Fino a  € 1.000 (generalità dipendenti); fino a € 2.000 (dipendenti con figli a carico). Se superato, l`intero importo è imponibile.

Si considerano a tal fine tutti i benefit percepiti nell’anno.

 


A cura di Contino Giuseppe