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LATTE E FORMAGGI - PUBBLICATO IL DECRETO CHE INTRODUCE IN ETICHETTA

Pubblicata il: 24-01-2017

ALLE IMPRESE: CASEIFICI – FORMAGGI E BURRO

LATTE E FORMAGGI - PUBBLICATO IL DECRETO CHE INTRODUCE IN ETICHETTA
L’INDICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ORIGINE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI IN ITALIA
La presente per comunicare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto 9 dicembre 2016, recante “Indicazione dell`origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il decreto interministeriale - che entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 18 aprile 2017) - introduce in etichetta l`indicazione obbligatoria dell`origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
Con questo nuovo sistema - una vera e propria sperimentazione in Italia che si applicherà fino al 31 marzo 2019 - sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l`origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) "Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) "Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l`indicazione di origine può essere assolta con l`utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall`Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- “latte di Paesi UE”: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- “latte condizionato o trasformato in Paesi UE”: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell`Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".
Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all`origine e il latte fresco già tracciato.
Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all`art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), dove si stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro”.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in materia, è gradita l’occasione per i più cordiali saluti.