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IRCOLARE 14 GENNAIO 2016 MINISTERO INTERNO - PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO E STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

Pubblicata il: 15-01-2016


ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI


Il Ministero degli Interni con propria circolare del 14 gennaio è intervenuto per precisare da quando decorre il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento per stabilire con esattezza le modalità di definizione del verbale.

In sintesi, per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria (salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente), tale sanzione è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Come noto, la somma può essere pagata in contanti direttamente presso l`ufficio dal quale dipende l`agente accertatore, tramite conto corrente postale o bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico.
Nella circolare in oggetto è precisato quanto segue, sia per il computo dei cinque giorni per la riduzione del 30% che per quello dei sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta:

- il pagamento in contanti, su strada presso l`ufficio dal quale dipende l`agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito;

- nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario o con altri strumenti di pagamento elettronico, l`effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell`importo sul conto dell`organo di polizia stradale.