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D.G.R 3965/2015: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Pubblicata il: 31-08-2015


Alle Imprese


 


Settore Impianti


 




Confartigianato Imprese Como,  ti
informa che la Regione Lombardia ha approvato con Delibera di Giunta. n. 3965
del 31 luglio 2015 le nuove Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione
e l’ispezione degli impianti termici.


Il dispositivo sostituisce la precedente  DGR 1118 del 20/12/2013.


Il provvedimento introduce importanti
novità in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di
formazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili
e
chiarisce alcune modalità operative per la corretta registrazione della
documentazione nel catasto Curit.


Di seguito riportiamo le principali novità
contenute nel provvedimento.


 


 


Termoregolazione autonoma e
contabilizzazione del calore. (Capitolo 10 – pagina 17 – D.G.R. 3965/2015)


La scadenza dell’obbligo di dotarsi di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti gli
impianti termici centralizzati è stata posticipata dalla L.R 20/2015 al 31
dicembre 2016,
allineandosi a quanto previsto a livello nazionale
dall’art.9 del d.lgs. 102/2014.


Oltre ai casi di impossibilità tecnica, l’esenzione
dall’obbligo di installazione
dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore è prevista anche quando l’installazione di tali
dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e
proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali
, in conformità
alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459 (basata sulla valutazione dei
costi in relazione al ciclo di vita dell’intervento).


Come previsto dall’art. 9 del
d.lgs.102/2014, l’applicazione del nuovo sistema di ripartizione delle speseriguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua calda
sanitaria, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200, può
decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione
.
Questo significa che il termine ultimo per mantenere il vecchio
sistema
è il 31 luglio 2018.


 


 


IMPORTANTE:


Formazione installatori e manutentori
straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile. (Capitolo 16 – pagina
28  – D.G.R. 3965/2015)


Sono abilitati all’installazione di
impianti alimentati da fonte rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla
data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b),
c), e d) del D.M. 37/2008. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali
soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso
formativo di aggiornamento
di 16 ore, con validità triennale.


Coloro che invece conseguono l’abilitazione
ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 37/2008 dal 4
agosto 2013
, per ottenere l’abilitazione all’installazione e manutenzione
straordinaria anche di impianti alimentati da fonte rinnovabile, devono
frequentare
un apposito percorso formativo di 80 ore.


Confartigianato Imprese organizzerà
i percorsi formativi obbligatori per consentire alle imprese che operano sulle
fonti di energia rinnovabili (Biomasse, solare, fotovoltaico, geotermia, pompe
di calore, ecc.), di poter continuare ad operare in regola con le disposizioni
normative.


 


 


Requisiti degli impianti termici. (Capitolo
9  – pagina 14 – D.G.R. 3965/2015)


Dal 1° gennaio 2016 l’installazionee la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la
sostituzione
del generatore di calore, dovranno rispettare leprescrizioni del Decreto n. 6480 del 30 luglio
2015
"Disposizioni in merito alla Disciplina per l’efficienza
energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica
a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015
”.


Fino al 31 dicembre 2015 valgono i
valori minimi di efficienza
globale media stagionale previsti dalle
presenti disposizioni
, nonché quanto previsto al punto 6 della dgr
8745/2008
.


Tali prescrizioni possono essere mantenute,
anche oltre il 31.12.2015, come limite di riferimento per l’installazione o la
ristrutturazione di impianti termici, qualora gli stessi siano inclusi nella
relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 o di cui all’allegato B
della dgr 8745/2008, presentata entro la suddetta data.


 


 


Targatura (Capitolo 7  – pagina 11 –
D.G.R. 3965/2015)


E’ vietato applicare una nuova Targa ad
impianti già targati
da altri operatori. In caso di impossibilità di
acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo
all’Autorità competente per territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A.
tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.


 


 


Controllo, manutenzione e verifica
dell’efficienza degli impianti termici. (Capitolo 14 – pagina 26  – D.G.R.
3965/2015)


Gli impianti, composti da
generatori di diversa tipologia
(a titolo di esempio: gruppo termico a
combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e
gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da
parte di più manutentori
in funzione della singola tecnologia. La
funzionalità sul catasto sarà disponibile nei prossimi mesi.


In questo caso, ogni manutentore deve:



  • riportare i risultati
    delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di
    controllo tecnico;

  • aggiornare le parti del
    Libretto di Impianto di competenza;




  • effettuare
    la registrazione delle informazioni nel catasto CURIT.





Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull’impianto è
tenuto:



  • alla targatura
    dell’impianto, ove non si sia già provveduto;

  • alla compilazione del
    Libretto di Impianto per gli elementi comuni, indicando tutti i generatori
    che lo costituiscono;

  • alla registrazione nel
    catasto CURIT della Targa e del Libretto di Impianto; 




  • al
    pagamento dei contributi previsti nel caso si sia intervenuto su un generatore
    alimentato a combustibile fossile.



 


N.B. IL NUOVO D.G.R. 3965/2015 E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CURIT.IT


 


Cordiali saluti