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CIRCOLARE N. 4/2015 DEL 24 LUGLIO 2015 PROT. N. 14875DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Pubblicata il: 27-07-2015


Signori autotrasporti di merci per conto terzi;


 


La
presente riepilogarvi il contenuto della Circolare n. 4/2015 del 24 luglio 2015
Prot. n. 14875 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale  –
 Direzione generale per il trasporto  stradale e per l`intermodalità:"Ulteriori   disposizioni per la operatività degli Uffici
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento
al Registro elettronico  nazionale delle imprese di trasporto su
strada (REN) e al trasferimento di funzioni in materia di tenuta
degli Albi provinciali degli autotrasportatori".
 


 


In
  sintesi, per le imprese di trasporto su strada di cose, si fa
seguito alla circolare n. 2/2015 del 13 maggio 2015 con la quale erano
state fornite le prime indicazioni di carattere operativo a seguito del
trasferimento delle competenze dalle province al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti in materia di tenuta degli albi degli autotrasportatori.


 


La
modulistica, allegata alla circolare in esame, ha la funzione di facilitare la
proposizione delle istanze grazie alla standardizzazione dei formati e di
consentire alle imprese di richiedere all`amministrazione le modifiche di
interesse o di comunicare le informazioni rispetto alla condizione di impresa
autorizzata all`esercizio della professione/iscritta al REN. 


 


Per
  la dimostrazione e la comunicazione del requisito dell`idoneità finanziaria
in particolare si introducono i moduli di attestazione di esistenza
polizza professionale e attestazione di esistenza fidejussione.


 


Si
tenga presente che   nulla è cambiato riguardo alle modalità sostanziali
per confermare il possesso del requisito che va dimostrato con la certificazione
del   revisore contabile sulla base dei conti dell`impresa,  o,
 in  alternativa, tramite attestazione fideiussoria rilasciata da
istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò
autorizzati
,  nonché, per lenuove imprese che presentano domanda di  autorizzazione
all`esercizio della professione di trasportatore su strada, anche mediante
polizza assicurativa di responsabilità professionale, ma limitatamente ai
primi due anni di  esercizio della professione medesima.


 


Nulla
è mutato, inoltre, riguardo ai requisiti soggettivi che devono vantare
coloro che rilasciano tali attestazioni. Le stesse, infatti, debbono essere
emesse dalla compagnia di assicurazione o dalla banca o altro istituto come
sopra indicati, parti dei sottostanti contratti di assicurazione o che hanno
prestato la fideiussione, che siano regolarmente autorizzati ad esercitare la
specifica attività e che siano, pertanto iscritti nei rispettivi albi, registri
od elenchi.


 


L’attestazione
deve   essere, quindi, prodotta dall`impresa di trasporto su strada, salvo
che non ricorra alla certificazione di un revisore contabile, per la
dimostrazione iniziale o, comunque, annuale del requisito dell`idoneità
finanziaria.


 


All`amministrazione
è, in   ogni caso, riservato il diritto di chiedere, comunque, la
produzione successiva degli originali dei contratti, la cui esistenza è
dichiarata tramite   l`attestazione, ad esempio qualora emergano eventuali
dubbi sui reali contenuti o sulla sussistenza dei medesimi


 


Nella
circolare è altresì indicato che è fatta riserva di fornire ulteriori
istruzioni, anche in relazione ad eventuali osservazioni.


 


Con
l’occasione si porgono i più cordiali saluti.