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MODIFICA LEGGE REGIONALE 24/2006 EMISSIONI

Pubblicata il: 17-07-2015


Alle Imprese


 


Mestiere Termoidraulici


 


 


 


con
Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 20 "Legge di semplificazione 2015 –
Ambiti istituzionale ed economico" , la regione ha modificato la LR 24
/2006 e stabilito di rinviare l`adozione dei sistemi per la termoregolazione
degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore .




Cambia la
formulazione del coma c) dell`articolo 15 della Leggere regionale 24 del 2006
 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell`ambiente":


 

precedente
formulazione:


 c) estendere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione
degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti
di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti,
a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e
dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza
del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente
inferiore. Con le
stesse
disposizioni, la Giunta regionale può definire i criteri e le modalità per
riconoscere i casi in cui sussiste l’impossibilità tecnica di adempiere al
suddetto obbligo;


 

attuale formulazione:

c) estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016,
sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma
del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità
immobiliari,
anche se
già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui
l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi
e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto
dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);»;


 

 Viene
inoltre modificato anche l`articolo 24 della stessa Legge con l`aggiunta del
punto b) bis




1. La Giunta regionale,
con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di
applicazione, riguardanti l`utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti
termici civili.


2. Entro sei mesi
dall`entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con
apposito atto:


a) i requisiti
minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti
termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di
origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli
interventi


di cui
all`articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell`edilizia);


b) le
prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore,
alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie
collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è
tecnicamente possibile l`installazione di generatori di calore che rispettino
le configurazioni di cui alla lettera a).


b bis) le
prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e
di ristrutturazione o di nuova installazione dell’impianto termico.».


 

La regione
adotterà quindi nei prossimi mesi una nuove delibere per definire i casi di
deroga dell`installazione della termoregolazione della contabilizzazione e
probabilmente aggiornare i requisiti minimi degli impianti .


 

Appare evidente
che l`aspetto formale del rinvio non deve fuorviare sulla necessità a
prescindere di dotare gli impianti centralizzati nei condomini di sistemi che
consentono la corretta ripartizione dei consumi e, soprattutto, la limitazione
di questi con l`installazione, appunto della termoregolazione.


Sarà nostra premura organizzare momenti di aggiornamento
sugli argomenti in questione.


 

Cordiali
saluti.

ALLEGATI

 nuova legge regionale