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CHIARIMENTI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI FRANCESE SUL DIVIETO DI EFFETTUARE IL RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE (45 ORE CONSECUTIVE) A BORDO DEL VEICOLO

Pubblicata il: 21-05-2015


Alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi.


 




Con la presente si informa che
il Ministro dei Trasporti francese ha fornito chiarimenti (tramite FAQ), circa
la normativa sul divieto di effettuazione del riposo settimanale regolare (45
ore consecutive) ai sensi dell`articolo 8 del Regolamento (CE) 561/2006 a bordo
del veicolo, introdotta in Francia nel luglio scorso.


Alcuni punti d`interesse:

- La legge si applica sul
territorio francese qualunque sia la nazionalità del conducente, del datore di
lavoro o lo stato di immatricolazione del veicolo


- La legge  non
riguarda i veicoli commerciali leggeri inferiori a 3,5 tonnellate.


- Le sanzioni che rientrano
nel campo della regolamentazione sociale europea sono imputabili unicamente al
datore di lavoro e mai al conducente. È il caso delle pene previste dalla legge
del 10 luglio 2014 (multa che può arrivare fino a 30.000 € e imprigionamento
fino a un anno) che riguarda il reato di organizzazione del lavoro dei
conducenti in maniera tale da impedire loro di rispettare l`obbligo di
trascorrere il periodo di riposo settimanale normale all`esterno del veicolo.
Le pene sono stabilite dai giudici al termine di un`inchiesta e di un
procedimento in contraddittorio nel corso del quale verrà sentita la difesa;


- I controlli effettuati sul
territorio francese a bordo strada da agenti incaricati del controllo dei
trasporti su strada (agente del ministero responsabile dei trasporti, polizia
nazionale, gendarmeria...) si limiteranno alla constatazione della conformità
delle condizioni di effettuazione del riposo in corso.
Questi controlli non
avranno come scopo di verificare le condizioni di effettuazione dei riposi
settimanali nei 28 giorni precedenti al giorno del controllo;


- I datori di lavoro devono
prevedere condizioni di alloggio decenti che garantiscano condizioni di igiene
e comfort adeguate ai conducenti
che devono trascorre il riposo settimanale
normale lontani dal loro punto di stazionamento. Gli articoli R. 4228-26 e R.
4228-34 del codice del lavoro forniscono delle precisazioni sulle
caratteristiche degli alloggi che possono essere proposti dai datori di lavoro
ai lavoratori (dimensioni minime, livello di attrezzature, ecc.);


- Si precisa che non
rispetterà le disposizioni dell`articolo 8.8 del regolamento 561/2006 del 16
marzo 2006, il datore di lavoro che organizzerà il riposo settimanale normale
dei conducenti imponendo loro di stazionare i veicoli su una zona stradale,
indipendentemente dalle condizioni di accesso e dal livello di attrezzatura,
perché così facendo i conducenti avrebbero a disposizione solo il veicolo per
dormire;


- Durante i periodi di riposo
un conducente deve poter "
disporre liberamente del suo tempo".
Pertanto non può essergli affidato alcun compito o attività dal suo datore di
lavoro. Se dovesse accadere che i conducenti devono sorvegliare o custodire il
veicolo, sarebbero privati di questa facoltà essenziale di effettuare il
riposo.
Spetta  ai datori di lavoro prevedere le condizioni di
sicurezza dei veicoli in sosta e del loro carico, compresi carichi pericolosi,
durante i periodi di riposo dei conducenti compatibili con la definizione di
riposo.


Il
documento commentato è allegato alla presente.


Con
l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

ALLEGATI

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