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DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA 4 LUGLIO 2014

Pubblicata il: 31-07-2014


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a parete:
il comma 8 dell’art. 14 del Dlgs, 102/14, di recente pubblicazione, ribadisce, con alcune modifiche, quanto
anticipato dall’art 5 comma 9 del DPR 412/93 e cioè che in sede di
ristrutturazione di impianti termici individuali che non dispongono di adeguati
ed idonei sistemi di evacuazione di incombusti è permesso installare:



- apparecchi a condensazione avente rendimento non minore
a 90+2log.Pn; esempio caldaia da 24 kW di potenza utile il
h è pari a 92.76%.    




- generatori ibridi composti da un generatore di calore a
condensazione e da una pompa di calore purché dotati di certificazione di
prodotto. Avente la pompa di calore rendimento utile, in condizione
normale, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale a 90+3log.Pn, il
di cui COP è maggiore o uguale a 2,0




- in tutti i casi avendo cura di posizionare i terminali
di scarico in conformità alla norma tecnica UNI 7129/08




A tal
proposito, il Presidente De Nicolo consiglia di cercare di evitare di
installare caldaie con evacuazione in facciata e, se costretti a farlo, allo
scopo di evitare spiacevoli contenziosi legali, prima di installare le caldaie
a condensazione con evacuazione in facciata è bene:




- assicurarsi che non ci sia alcun impedimento da parte
dell’autorità locale (ASL) a livello di regolamento di igiene
locale;




- richiedere al proprio committente copia verbale di
assemblea o liberatoria dell’Amministratore che ne autorizzi l’evacuazione
in facciata;



farsi firmare dal committente liberatoria di
consapevolezza e di consenso all’evacuazione in facciata

ALLEGATI

 Decreto Eff. energetica 4 Luglio 2014