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USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI SU VEICOLI TAXI O N.C.C.

Pubblicata il: 26-04-2018

ALLE IMPRESE DI TRASPORTO PERSONE  CON LICENZA DI TAXI, AUTORIZZAZIONE N.C.C. O LICENZA AUTOBUS 

 

         A seguito di alcune indicazioni circolate sui social si precisa che l’uso della cinture di scurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini viaggianti sui veicoli delle categorie: M1, N1, N2 ed N3è regolamentato dall’art. 172 del decreto legislativo n. 285/1992 come successivamente modificato ed integrato; si precisa con l’occasione che i bambini di statura non superiore a m. 1,50 quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, quindi con licenza di taxi, o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore siano accompagnati ad un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

         Ad ulteriore chiarimento si allega la circolare ministeriale che chiarisce i comportamenti da tenere a seconda delle varie tipologie di veicoli adibiti al trasporto di persone sia ad so pubblico per uso privato.

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Legislazione settori e mestieri

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