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CONTROLLI TECNICI SU STRADA DEI VEICOLI COMMERCALI: CONTROLLO DELLA FISSAZIONE DEL CARICO

Pubblicata il: 05-04-2018

ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

 

CONTROLLI TECNICI SU STRADA DEI VEICOLI COMMERCIALI: CONTROLLO SULLA FISSAZIONE DEL CARICO

 

         La presente per richiamare l’attenzione sulla prossima entrata in vigore della Direttiva 2014/47 (UE) della Commissione e del Parlamento del 3 aprile 2014, recepita in Italia con il DM 215 del 19 maggio 2017, in materia di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali; si evidenzia che tra i controlli previsti c’è quello sulla fissazione del carico indicato all’art. 13 del DM e della direttiva comunitaria.

Attualmente la materia è già trattata dall’art. 164 del Codice della Strada che prevede quanto segue:

  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio;
  2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso purché nei limiti stabiliti dall'art. 61;
  3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo;
  4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno;
  5. É vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote;
  6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo;
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione;
  8. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00;
  9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dalle disposizioni previste. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione; i documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti disposizioni.

         Sulla materia sono state predisposte a livello comunitario delle linee guida che possono essere consultate nell'allegato; sempre al medesimo link è possibile consultare l’art 13 del D.M. 215 del maggio 2017

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Legislazione settori e mestieri

ALLEGATI

 LINEE GUIDA EUROPEE FISSAZIONE DEL CARICO     ART 13 DM 215 MAGGIO 2017