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COMPRO ORO: PUBBLICATE SUL SITO DEL MINISTERO LE FAQ PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Pubblicata il: 22-01-2018

ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI ORAFO

 

COMPRO ORO - CHIARIMENTI SULL’AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VIOLAZIONI - LIMITI DI UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO ALL’ATTIVITÀ - PUBBLICATE LE FAQ DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO

 

Si riportano di seguito alcune indicazioni contenuto nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di Prevenzione dei Reati Finanziari che interessano le  imprese che esercitano l’attività di Compro Oro:

         Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, il controllo sull’osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.

         Limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 92/2017: al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro – si legge nella FAQ - l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro. Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro.

Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, il Ministero ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.

         Per quanto riguarda poi il superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del D.lgs. n. 92/2017, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, il Ministero precisa chenon rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4”.

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Legislazione settori e mestieri