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DECRETO MINISTERIALE CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELLE CISTERNE AD USO PRIVATO CON CAPACITA' FINO A 9 MILA LITRI

Pubblicata il: 19-12-2017

ALLE IMPRESE CHE L’ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI:

  1. TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI
  2. TRASPORTO PERSONE MEDIANTE AUTOBUS
  3. EDILIZIA 

INTERESSA LE IMPRESE CHE UTILIZZANO CISTERNE INTERNE ALL’AZIENDA CON CAPACITA’ FINO A 9 M 3 PER IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI DA AUTOTRAZIONE


         La presente per comunicare che il Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Ministeriale datato 22 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre c.a., contenete la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, ossia contenitori aventi una capacità fino a 9 m.3, ossia fino a 9.000 litri.

         Le nuove disposizioni si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione ed a quelli esistenti; sono esentati dall’obbligo di adeguamento secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto allegato alla presente i contenitori esistenti alla data del 5 gennaio 2018 che:

  1. Siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità;
  2. Siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
  3. Siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal Competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

         Il decreto Ministeriale specifica all’art. 5 le caratteristiche dei prodotti antincendio che devono essere impiegati nel caso di installazione di distributori privati come sopra specificati e le modalità di installazione e di esercizio dei distributori medesimi nell’allegato allo stesso decreto.

Attenzione: il mancato rispetto delle disposizioni ministeriali che entreranno in vigore il prossimo 5 gennaio 2018 potrebbe comportare l’impossibilità di recuperare le accise sui carburanti qualora l’imprese ne avesse diritto.

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Legislazione settori e mestieri

ALLEGATI

 CISTERNETTE Decreto del 22 novembre2017