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APPALTI PUBBLICI: SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO IL DURC SCADUTO ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA PUO' ESSERE REGOLARIZZATO

Pubblicata il: 08-11-2017

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APPALTI - IL DURC SCADUTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PUÒ ESSERE REGOLARIZZATO - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

            Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza n. 4506 del 26 settembre 2017, si è pronunciato sulla regolarizzabilità di un DURC scaduto al momento della presentazione dell'offerta.

I giudici hanno affermato che "nel caso di specie non si era in presenza di un DURC “irregolare” o negativo, attestante cioè il mancato versamento, in tutto o in parte, dei contributi previdenziali a favore del lavoratori dipendenti, bensì di un documento del tutto regolare (non presentava infatti alcuna omissione contributiva), ma venuto a scadenza in prossimità (di fatto, nell’imminenza) dello scadere del termine per presentare le offerte".

            Pertanto, il concorrente ad una gara di appalto che ha presentato un DURC, non “irregolare” o negativo, ma scaduto nell’imminenza dello spirare del termine per la presentazione delle offerte, non può essere escluso dalla gara e può regolarizzare il documento.

            Il DURC inizialmente presentato dall’impresa – si legge nella sentenza - doveva più precisamente considerarsi “incompleto”, dal momento che, pur essendo regolare e valido al momento del deposito presso la stazione appaltante, “non consentiva però di stabilire se, al momento in cui era venuto a scadere il termine entro cui potevano essere presentate le offerte, lo stesso fosse ancora regolare”.

            Pertanto, a rigore, non si può parlarsi di violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006, atteso che tale norma “preclude la partecipazione alle gare di quelle imprese che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali al momento della presentazione dell’offerta e che non abbiano mantenuto tale condizione fino al momento della stipula del contratto”.

            Nel caso di specie, non si era in presenza di una situazione di tal genere (non potendosi qualificare come falsa l’autodichiarazione presentata dall’impresa), “ma si versava piuttosto nell’obiettiva incertezza se il requisito in questione - inizialmente documentato - fosse stato mantenuto invariato sino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.

            A fronte di ciò, la scelta della stazione appaltante di verificare la regolarità o meno della posizione contributiva della Società acquisendo il DURC aggiornato appare corretta, così come la decisione di mantenerla in gara una volta preso atto del permanere di tale regolarità.

LINK: Per scaricare il testo della sentenza n. 4506/2017 clicca qui.

 

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Legislazione settori e mestieri