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OBBLIGO INDICAZIONE IN ETICHETTA DELL'ORIGINE DEL GRANO SUI PRODOTTI PASTARI

Pubblicata il: 13-09-2017

ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO PASTA DI GRANO DURO O SEMOLA DI GRANO DURO 

          Si comunica che con Decreto Interministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, che entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione (quindi il giorno 11 febbraio 2018) è stato stabilito l’obbligo per i produttori di pasta di grano duro di riportare sull’etichetta le seguenti indicazioni:

  1. a) “Paese di coltivazione del grano”: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
  2. b) “Paese di molitura”: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

         Qualora le operazioni di cui sopra avvengono nei territori di più Paesi membri dell’Unione Europea o situati fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “UE”, “Non UE” oppure “UE e non UE” mentre, qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese si può utilizzare la dicitura: “nome del Paese” nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro “e altri Paesi”: “UE”, “NON UE” “UE E NON UE” a seconda dell’origine.

         Le disposizioni di cui sopra si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 a meno che la Commissione Europea prima di questa data adotti atti esecutivi relativi ai prodotti di pasta di grano duro o di semola di grano duro; nel qual caso le disposizioni di cui sopra cessano di produrre effetto dal giorno di entrata in vigore delle disposizioni comunitarie; le paste fresche non sono soggette alle disposizioni del decreto interministeriale commentato.

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Bandi e Contributi Pubblici
Internazionalizzazione