PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN CANTONE TICINO
Pubblicata il: 21-07-2017ALLE IMPRESE
SETTORE COSTRUZIONI
SETTORE LEGNO E ARREDO
SETTORE EDILIZIA
Edilizia, falegnami, gesso, granito e pietre naturali, pavimentazioni stradali, pavimenti, piastrelle, pittura, vetrerie
DIVIETO ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CANTONE TICINO DAL 31 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017
In Canton Ticino nei “settori dell’edilizia”, ovvero quelli controllati dalla Commissione Paritetica dell’Edilizia (Edilizia, falegnami, gesso, granito e pietre naturali, pavimentazioni stradali, pavimenti, piastrelle, pittura, vetrerie), i contratti collettivi pongono tutti il divieto di lavorare dal 31 luglio a martedì 15 agosto 2017 compreso (per l’anno 2017), periodo in cui vanno godute le vacanze collettive.
Il divieto è di emanazione contrattuale, per cui dovrebbe vigere per le sole imprese con dipendenti e per le società; è comunque consigliabile adeguarsi al divieto anche da parte dei lavoratori autonomi o alle imprese senza dipendenti.
Cliccando sul seguente link troverete l’elenco delle Festività nel Cantone Ticino per gli anni 2017 e 2018 dove vige l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività lavorativa.
http://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/
A disposizione per chiarimenti, saluto cordialmente.
FRANCESCO VITALE
Responsabile Area Categorie
Segretario di Delegazione Lago e Valli
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