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ATTIVITA’ DEI “COMPRO ORO” - PUBBLICATO IL DECRETO CHE REGOLAMENTA L’ATTIVITà

Pubblicata il: 28-06-2017

ALLE IMPRESE CHE SVOLGONO IL MESTIERE DI ORAFO

          La presente per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”,.

Il decreto, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 2, lett. l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), delinea una disciplina specifica che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.

La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

         Oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti.

         La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio. I principali interventi sono:

1) L’istituzione, presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) di un registro degli operatori compro oro professionali. L'iscrizione al registro, che avviene in formato esclusivamente elettronico o attraverso canali telematici, è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,  e relative norme esecutive (art. 3).

2) L’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività, previa comunicazione alla Banca d'Italia. Per tali operatori, l'istanza da inviare all’OAM dovrà essere integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca  d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione (art. 3, comma 6).

3) La previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato. E’ stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.. Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4, “Le operazioni di importo pari o  superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la  tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate”.

4) La piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro (art. 5).

5) L’obbligo per gli operatori compro oro di conservare i dati acquisiti, le schede  per ogni operazione effettuata  e la copia della ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite, per un periodo di 10 anni. (art. 6).

6) L’obbligo per gli operatori compro oro di inviare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) le segnalazioni di operazioni sospette (art. 7).

7) La previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro) (artt. 8 – 13).

         Secondo quanto stabilito al comma 4 dell’art. 3, le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro dovranno essere stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia, dovrà avviare la gestione del registro degli operatori compro oro.

Con riserva di ulteriori comunicazioni i più cordiali saluti.

GIUSEPPE PUGLIESI
Responsabile politiche territoriali
Bandi e Contributi Pubblici
Internazionalizzazione