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BENEFICI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: RECUPERO ACCISE I TRIMESTRE 2017 - LE DOMANDE ENTRO IL 2 MAGGIO

Pubblicata il: 03-04-2017

ALLE IMPRESE DEI SETTORI/MESTIERI:
AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI
COSTRUZIONI
FERRO
MODA
LEGNO ED ARREDAMENTO
MANIFATTURIERO

INTERESSA LE IMPRESE CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO MERCI, IN CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI, CON VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A ton. 7,5 NON EURO 2 O INFERIORI

La presente per comunicare che l’Agenzia delle Dogane ha divulgato la consueta comunicazione per informare che è disponibile sul proprio sito al link: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2017
Il software necessario per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria per ottenere il rimborso delle accise sui consumi di gasolio per autotrazione avuti nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo del corrente anno.
L’importo del rimborso da richiedere è pari ad € 214.18 per mille litri di prodotto consumato, la dichiarazione può essere presentata a partire dal 1 aprile e fino al 2 maggio 2017, il codice tributo da utilizzare a rimborso sul modello F24 è: 6740.
Si ricorda con l’occasione che non sono ammessi a beneficio i consumi di gasolio sostenuti per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore e per quelli aventi massa complessiva inferiore a 7,5 ton.
Si ricorda infine che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018; successivamente dovrà essere presentata domanda di rimborso entro il 30 giugno 2019.
Si evidenzia che i consumi di carburante sostenuti da imprese che effettuano l’attività di trasporto merci per conto terzi deve essere documentato esclusivamente mediante fatture e, come in precedenza, per poter utilizzare il credito occorre aspettare dopo la presentazione della domanda sui consumi effettuati nel trimestre precedente almeno 60 giorni e, se non ricevuta nessuna richiesta di integrazione o rettifica della stessa da parte dell’Agenzia, si può procedere al recupero del credito, nel caso di richieste di integrazione e correzione da parte dell’Agenzia occorrerà aspettare 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta dall’Agenzia stessa.
Con l’occasione i più cordiali saluti.