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CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO SULL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DEI CONDUCENTI E DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DEGLI STESSI

Pubblicata il: 29-03-2017

CONFARTIGIANATO TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA’
AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI
AUTOTRASPORTO PERSONE MEDIANTE AUTOBUS


Con la presente si porta a vostra conoscenza che il Ministero dell’Interno ha emanato in data 24 marzo 2017 una specifica circolare fornendo indicazioni alla polizia stradala sull’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada all’art. 174, comma 14, in materia di responsabilità solidale dell’impresa in presenza della documentazione comprovante l’avvenuta formazione del conducente, l’aver fornito idonee istruzioni ed effettuato i controlli sull’attività svolta dagli stessi conducenti, come previsto sia dal decreto ministeriale e dalla successiva circolare direttoriale emanati per fornire indicazioni non vincolanti sulla materia.
Come precisato nelle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento, gli obblighi di formazione, istruzione e controllo sull’attività dei conducenti scaturiscono dall’applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 e dal successivo Regolamento CE n. 165/2014 che prevedono da una parte la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai loro conducenti, anche se compiute in un altro Paese della Comunità o in un Paese terzo e, dall’altra, la possibilità che il corretto adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo possa essere tenuto in considerazione quale circostanza di esclusione della stessa impresa ai fini dell’applicazione delle sanzioni per responsabilità oggettiva da parte dell’Autorità di controllo.
Nella circolare del Ministero degli Interni, tenendo conto di quanto specificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia nel DM contenente le indicazioni per l’organizzazione dei corsi di formazione dei conducenti e per l’attuazione delle procedure di istruzione e controllo sulle attività degli stessi sia nella relativa circolare direttoriale, viene sottolineato che il rispetto degli adempimenti di formazione, istruzione e controllo non sono sufficienti ad escludere l’impresa dalla responsabilità oggettiva e, di conseguenza, dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 – comma 14 – del Codice della Strada; sempre secondo il Ministero per l’esclusione dalla responsabilità oggettiva occorre che l’imprese dimostri anche di aver organizzato l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 165/2014 e n. 561/2006.
A seguito di quanto precisato, il Ministero invita le forze di polizia a non contestare all’impresa l’art. 174, c.14, in presenza di lievi violazioni delle disposizioni relative ai Regolamenti Comunitari citati sopra e di fronte alla dimostrazione al momento del controllo, comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo con i documenti previsti dal decreto ministeriale sulla materia; in tutti gli altri casi la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa sono demandati al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole all’accoglimento dello stesso ricorso ogni qualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa, rispetto alla quale va valutata positivamente la produzione di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con il rispetto delle norme in questione.
Con l’occasione i più cordiali saluti.