Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.
Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
Se la sostituzione mantiene inalterato: materiale, forme, dimensioni e colori (nel limite della mera innovazione) è considerata manutenzione ordinaria. Pertanto è sufficiente una semplice comunicazione anche se non obbligatoria.
Ai fini del controllo dell’Agenzia delle Entrate Modificare in: Pertanto è sufficiente nel caso di verifica da parte dell’Agenzia delle entrate basta conservare un atto notorio come dal allegato.
SCARICA ALLEGATO
L’Ecobonus è stato introdotto con l’articolo 14 del Dl 63/2013, che ha previsto una detrazione per i lavori effettuati per il raggiungimento del risparmio energetico degli immobili.
L’agevolazione è stata estesa fino al 31 dicembre 2021. La detrazione del 50% o del 65% prevista dalla normativa, copre un elenco variegato di spese, fra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano le spese per la sostituzione di finestre ed infissi (nella misura del 50%).
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale in 10 anni, possono optare :
- per la cessione del credito;
- per lo sconto in fattura.
L’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato I al decreto 6 agosto 2020 (cd. requisiti tecnici)
potete accedere al suo cassetto fiscale e cedere procedere a tale operazione di cessione:
Per poter effettuare la cessione è necessario accedere alla piattaforma informatica dell’agenzia delle entrate. L’accesso può avvenire con le proprie credenziale (se già possedute) oppure fornire delega all’intermediario (al collega Bizzanelli che ci legge in copia) per effettuare la comunicazione. Una volta effettuata la cessione è necessario che la vostra azienda accetti la cessione sempre tramite piattaforma alla quale accedere o direttamente oppure con delega all’intermediario (sempre al collega Bizzanelli che penso abbia già la possibilità di accedere al cassetto in quanto la vostra azienda è da noi seguita a livello fiscale). La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. In pratica, per le spese nel 2021, hai tempo fino al 16 marzo del 2022. Nulla vieta di presentarle prima.
ai fini dell'invio elettronico delle fatture in caso di sconto in fattura cambia qualcosa per l'invio o semplicemente è una dicitura scritta in fattura?
Con il decreto legge 34/2019 "Decreto Crescita", il contribuente può beneficiare di sconti per interventi di riqualificazione energetica / ristrutturazione. Il contribuente può scegliere per uno sconto sul corrispettivo dovuto per alcuni tipi di interventi. Lo sconto in fattura, in questi casi, avviene per servizi per la riqualificazione energetica / ristrutturazione. Queste agevolazioni riguardano anche gli interventi nelle parti comuni di edifici condominiali.
Il fornitore vedrà rimborsato lo sconto garantito al cliente grazie al credito d’imposta che viene erogato tramite 5 quote annuali dello stesso importo, per ottenerlo basterà compilare degli F24 oppure tale credito potrà essere a sua volta ceduto.
SCONTO IN FATTURA – ESEMPIO - : Intervento con spesa di 18.000 euro con Iva del 10% che consente di fruire della detrazione del 50%, la fattura dovrà dunque essere predisposta come segue:
imponibile: euro 18.000;
Iva (10%): euro 1.800
sconto 50%: euro - 9.900;
totale fattura: euro 9.900.
Sotto l’aspetto contabile sorgerà a questo punto un credito d’imposta per l’impresa pari al 50% della detrazione.
la responsabilità sarà dei beneficiari della detrazione, cioè i committenti, (ovvero coloro che sostengono le spese agevolate) ed altresì dei fornitori in solido, nel caso di concorso nella violazione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato le sanzioni e le responsabilità con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 e con la risposta all’interrogazione n. 5-04585 presentata alla Camera dei Deputati.
In sintesi qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (art. 121, comma 5), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).
Responsabilità specifica dei fornitori.
Nel caso di concorso nella violazione (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):
- della sanzione (ai sensi del citato art. 9, comma 1);
- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020).
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interrogazione “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.
Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto” (cfr. il provvedimento di attuazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7).
Per la configurabilità del concorso di persone, valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998).
È stato anche chiarito che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Tra l’altro la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e i soggetti danneggiati potranno adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione obbligatoria per i soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni, quindi anche i fornitori ove abbiano reso dichiarazioni false o mendaci.
Questo in estrema sintesi il quadro delineato dall’Agenzia delle Entrate in merito alla responsabilità dei fornitori.
Occorre pertanto fare molta attenzione alla compilazione delle dichiarazioni da parte dei fornitori per quanto sopra esposto.
Il decreto «Rilancio» ha introdotto, per un determinato periodo di tempo, le seguenti alternative all’utilizzo della detrazione direttamente da parte del beneficiario per alcune spese in materia di detrazioni edilizie:
Le detrazioni che possono essere cedute/scontate risultano essere le seguenti:
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare :
- per la cessione del credito;
- per lo sconto in fattura.
La Comunicazione deve essere trasmessa, dai beneficiari della detrazione, all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati:
Il mancato rispetto dei termini rende l’opzione inefficace.
I fornitori/cessionari possono utilizzare il credito d’imposta nei seguenti modi e con i seguenti limiti, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione :
La quota di credito non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, non può essere usufruita nell’anno successivo, né chiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta. Per l’utilizzo in compensazione o per l’ulteriore cessione, è necessario che il fornitore/cessionario confermino l’esercizio dell’opzione utilizzando le funzionalità della Piattaforma cessione crediti.
Per la cessione ad Istituti di credito si consiglia di prendere contatto con la banca per definire il contratto di cessione oltre ad individuare quale sarà l’importo che verrà riconosciuto al fronte della cessione del credito. Il mercato della cessione del credito appare alquanto eterogeneo e pertanto si rende assolutamente necessario contattare la banca per capire i termini della cessione.
Lo sconto in fattura non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato in fattura con l’indicazione «sconto praticato ai sensi dell’articolo 121 D.L. 34/2020» (provv. Agenzia delle Entrate 8/8/2020, p. 3.1).
Lo sconto è uguale alla detrazione, calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute e comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
Come compilare la fattura elettronica in presenza di sconto
Inserire l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>.
Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione "sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge 34/2020». Le consiglio di prendere contatto con il fornitore del software di fatturazione al di ottenere le informazioni necessarie per l’inserimento dei dati richiesti.
Il credito derivante da una ristrutturazione edilizia per la quale si ha diritto alla detrazione del 50% si può cedere anche a un familiare: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto.
Questa possibilità, tuttavia, è subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti, ovvero la cessione del credito ad un familiare è ammessa qualora le spese siano state sostenute negli anni 2020 e 2021 e siano relative agli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020. Tale articolo prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari.
Nella risposta si ricorda che la cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, utilizzando il modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 ottobre 2020.
Per le spese sostenute nel 2020 questo termine è stato prorogato al 31 marzo 2021 (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021).
Niente cappotto termico per edifici costruiti in Italia prima del 1945 senza autorizzazione paesaggistica. Quest’importante chiarimento arriva dalla circolare n. 41/2021 del Ministero dei Beni Culturali che integra la precedente circolare, n. 42/2017, recante precisazioni in merito al DPR n. 31/2017, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. La nuova circolare del 4 marzo, che riprende i contenuti di una nota del MiBACT in risposta ad un quesito della Regione Lazio, fornisce linee di indirizzo sugli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica (cappotto termico) di cui alla voce A2 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, parte III, e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero del Superbonus 110%.
Nell’allegato A, al punto A2 è previsto infatti che non necessitano dell’autorizzazione, tra gli altri, gli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura, semprechè siano realizzati nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
Con riferimento alla qualificazione degli interventi di isolamento energetico che interessano l’involucro dell’edificio mediante la realizzazione di un cappotto termico esterno, il MiBACT ha confermato la possibilità di esentare tali interventi qualora ascrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Tuttavia, si precisa nella circolare, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive possono comportare aumenti di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale utilizzato, della soluzione tecnica scelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento.
Pertanto, il Ministero esclude che tali interventi possano ritenersi sempre eseguibili «nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti», soprattutto se riferiti a «immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici». Per questi motivi, secondo il Ministero, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non può essere applicata per gli interventi di isolamento termico su edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell’Allegato B al DPR n. 31/2017. In relazione a tale procedura, il termine assegnato alla Soprintendenza per l’espressione del parere è di 20 giorni.
La sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a “cappotto” (dunque con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche) potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati alla voce A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili ascrivibili all’edilizia contemporanea, ovvero realizzati dopo il 1945, purché non si alteri l’aspetto esteriore anche in termini di finiture.
L'agenzia dell'Entrate ha pubblicato la circolare che regola l'ottenimento del cosiddetto Bonus acqua potabile: di tratta del credito d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti destinate al consumo umano.
I beneficiari possono essere sia le persone fisiche, sia gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, oltre che gli enti non commerciali che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
I massimali saranno:
1000€ per le persone fisiche
5000€ per gli altri soggetti
Per usufruire del bonus i beneficiari dovranno fare due comunicazioni: dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, dovranno informare per via telematica l’Agenzia delle entrate circa l’ammontare delle stesse spese sostenute nell’anno precedente; dovranno inoltre comunicare all'Enea le informazioni tecniche sugli interventi (per la quale attendiamo di sapere quando aprirà il sito).
Per l'ottenimento del bonus casa è sempre opportuno disporre di un titolo che dimostri il diritto alla fruizione dell'immobile da parte del richiedente: di solito è il contratto d'affitto o la visura catastale.
In questi giorni la Corte di Cassazione ha emanato un provvedimento che potrebbe creare confusione. Con l’ordinanza n.13424 del 18 maggio 2021 ha affermato che il detentore di un immobile ha diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche senza un contratto registrato, purché in presenza di elementi idonei a provare la data certa del medesimo. Tale decisione è però in contrasto con la legge 311/2004, che sancisce la nullità dei contratti di locazione o che costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari che non sono registrati.
Un contratto nullo, non validamente registrato non può costituire titolo idoneo alla detenzione dell’immobile, da cui dipende l’agevolazione edilizia. Per questo, onde evitare problemi, noi consigliamo di essere pragmatici, specie nel caso della cessione del credito, chiedendo sempre un documento valido.
Lo sconto in fattura viene concesso dal singolo fornitore che pone in essere l’intervento agevolato, che in tal modo anticipa il contributo al beneficiario, e può coincidere, al massimo, con il corrispettivo totale ma può anche essere parziale.
Pertanto il fornitore acquisisce il relativo credito che potrà essere oggetto di cessione ad un soggetto terzo (solitamente Banche e/o Poste).
Sul tema della cessione dei crediti d'imposta, rispondendo ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate, con il documento n. 369 del 24 maggio 2021 , ha analizzato il trattamento IVA di tale cessione.
Nel caso in cui il fornitore che ha effettuato lo sconto decidesse di ricedere tale credito, esso si troverebbe a gestire l'operazione con soggetti passivi d'imposta ai fini IVA (banche e/o Poste).
L'Agenzia delle entrate chiarisce che la cessione di crediti in denaro può dare luogo:
Dal quesito sembrerebbe di capire che l’importo trattenuto dalla banca, per la cessione del credito, debba essere oggetto di riaddebito al cliente che ha commissionato l’intervento. In tal caso (casistica non presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate) il relativo costo avrebbe potuto essere oggetto di addebito al cliente in maniera “implicita” nel corrispettivo totale dell’intervento (e quindi assoggettato ad iva). Pertanto non potendosi considerare l’addebito del costo quale operazioni di natura finanziaria (come nel caso di cessione a Banca e/o Poste) rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, e più precisamente tra le operazioni esenti di cui al n. 1), del primo comma, dell'articolo 10, del DPR n. 633 del 1972 ma bensì come operazione di natura non finanziaria, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi della lettera a), del terzo comma, dell'articolo 2, del DPR n. 633 del 1972.
Si consiglia di provvedere all’emissione di una fattura a parte, rispetto a quella dei lavori eseguiti, prevedendo che, se l’addebito sarà superiore ad €. 77,47, si renderà necessaria, inoltre, l’applicazione della marca da bollo di €. 2.
SUPERBONUS E VISTO DI CONFORMITA’
Il Decreto-legge 157/2021 è intervenuto modificando l’articolo 119, ai commi 11 e 13, D.L. 34/2020, ed introducendo dal 12 novembre 2021 l’obbligo del visto esclusivamente per l’utilizzo in detrazione, salvo i casi sottoindicati (si veda Tabella 1).
Visto di conformità
Il visto di conformità dei dati, già obbligatorio per lo sconto e cessione, dal 12 novembre è divenuto obbligatorio ai fini della super-detrazione 110% anche nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi.
Unica eccezione è l’ipotesi in cui la dichiarazione è presentata:
La circolare 16/E/2021 chiarisce che il visto di conformità rilasciato sull’intera dichiarazione “assorbe” il visto previsto dal “Decreto Antifrode”.
Decorrenza del nuovo obbligo
L’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in detrazione del “Superbonus” decorre dal 12 novembre 2021. Va tenuto conto dei criteri (cassa o competenza) applicabili a seconda dei diversi soggetti che sostengono le relative spese:
ALTRE DETRAZIONI (DIVERSE DAL “SUPERBONUS”):
VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE
Il Decreto-legge 157/2021 ha introdotto il visto di conformità e l’asseverazione (o attestazione) di congruità delle spese nel caso di cessione e sconto delle detrazioni diverse dal “Superbonus” (cd “ordinarie”) e cioè:
Si ribadisce che per l’utilizzo diretto in dichiarazione (ad eccezione della riqualificazione energetica, per gli interventi eseguiti dal 6 ottobre 2020 che trova nel citato decreto una propria specifica disciplina in tema di congruità dei prezzi), il visto di conformità e l’attestazione di congruità non sono necessari.
Decorrenza del nuovo obbligo
L’obbligo del visto e dell’attestazione della congruità della spesa, per le detrazioni diverse dal “Superbonus”, si applica alle comunicazioni di opzione per sconto/cessione trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre 2021.
Come chiarito nelle FAQ del 22 novembre ed esplicitato nella circolare n. 16/E/2021, i nuovi obblighi non trovano applicazione in relazione alle comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021 se riguardanti l’opzione:
In tutti i modi i nuovi obblighi non si applicano alle comunicazioni di opzione inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato ricevuta di corretta ricezione.
I relativi crediti possono essere accettati ed ulteriormente ceduti anche dopo l’11 novembre u.s. senza i già menzionati obblighi.
L’obbligo del visto e dell’attestazione sussistono anche nel caso di comunicazione della cessione di rate residue di detrazioni (diverse dal 110%) non fruite, riferite a spese sostenute nel 2020, ma il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12 novembre 2021 (circ. 16/E, paragrafo 1.2.4).
Il visto di conformità e le detrazioni “ordinarie”
È richiesto per lo sconto e cessione dei crediti relativi alle detrazioni diverse dal “Superbonus”.
Chi rilascia il visto
È rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del “Superbonus”, quindi:
soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti; esperti contabili e consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali, iscritti alla data del 30/9/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (cioè, soggetti indicati alle lett. a) e b) dell’art. 3, c.3, DPR 322/98);
Se collegati ad uno degli interventi “trainanti”, danno diritto alla detrazione del 110%, anche i c.d. interventi “trainati”:
Le schermature solari rientrano nell’ecobonus ordinario. Di conseguenza, se l’edificio è oggetto di lavori trainanti, ad esempio il cappotto termico, anche per le schermature solari è possibile ottenere il bonus 110%.
Come si evince dall'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono ammessi al Superbonus, quali interventi trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta (riferimento FAQ 07.7 di cui si allega link FAQ sul Superbonus 110%: Esempi concreti | www.governo.it.)
Si allega inoltre scheda ENEA relativa all’ecobonus con relative caratteristiche tecniche.
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