LE REGOLE PER EFFETTUARE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN SVIZZERA
I lavoratori autonomi e le aziende con dipendenti, le cui attività hanno sede in Italia, possono effettuare prestazioni di servizi nella Confederazione
Elvetica nel limite di 90 giorni di calendario per anno civile e rispettando quanto previsto dall`Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC),
sottoscritto tra Unione Europea e Svizzera.
L`ALC, regolamentando anche la libera circolazione delle persone che tra la Svizzera e l`UE esercitano un`attività lavorativa (dipendenti o autonomi),
ha introdotto delle disposizioni relative alle cosiddette "misure di accompagnamento", che si sostanziano in una serie di adempimenti obbligatori da porre
in essere e rispettare (rispetto dei salai svizzeri, notifica, cauzione, etc..), pena l`elevazione di pesanti sanzioni.
La fornitura di una prestazione di servizi in Svizzera, sia in forma autonoma ed indipendente che avvalendosi di proprio personale dipendente,
può avere durata massima di 90 giorni per anno civile, previo invio obbligatorio di una notifica telematica di attività lucrativa
dal seguente link
In base agli accordi bilaterali UE-Confederazione Elvetica, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai lavoratori dipendenti comandati
in trasferta in territorio svizzero un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dalla "contrattazione svizzera" per i
"lavoratori svizzeri". Per ogni ingresso in territorio elvetico serve produrre copia originale del certificato A1 vidimato dall`INPS. Scarica il modello A1: Modello A1
Nella maggior parte dei Cantoni ed ormai in quasi tutti i settori, prima dell`ingresso ed inizio dei lavori in Svizzera, è previsto l`obbligo di
versare una cauzione che verrà trattenuta fino al termine dell`iter di controllo da parte degli enti ispettivi.
Dal 1.11.2014 le Autorità Svizzere hanno stabilito che, ad eccezione del titolare di una ditta individuale, tutti i soci che eseguono delle prestazioni
transfrontaliere di servizio in Svizzera per conto di società del tipo S.N.C., S.R.L., S.A.S., Cooperative, S.p.A., ecc. sono da notificare in qualità
di dipendenti distaccati.
Essendo, per gli ispettori elvetici, equiparati a "lavoratori dipendenti", anche per tali soggetti vige l`obbligo del versamento della cauzione e degli altri oneri collegati al lavoro subordinato (contributo alle spese di controllo, registrazione ore di lavoro, ....). Gli ispettori chiedono di dimostrare quante ore sono state lavorate in Svizzera (in particolare dei lavoratori dipendenti); è quindi opportuno registrare le ore di lavoro, avendo cura di ricordare che per gli ispettori svizzeri è considerato lavoro "prestato in Svizzera" anche il tempo del tragitto dalla dogana al cantiere.
E` sempre consigliabile informare preventivamente INAIL rispetto all`esecuzione di prestazioni di lavoro in territorio Svizzero.
Le imprese straniere che effettuano prestazioni di lavoro in territorio elvetico, con presenza di lavoratori dipendenti, sono obbligate
a versare i contributi professionali e i contributi alle spese di esecuzione. Quando si realizzano dei preventivi per lavori in Svizzera si deve assolutamente tenere in conto il maggior costo del salario (poichè adeguato a quello svizzero).
I prestatori di servizi/opere indipendenti (artigiani, lavoratori autonomi) provenienti dall`estero (Italia) che forniscono prestazioni di servizio
in Svizzera, non essendo considerati lavoratori dipendenti, non sono soggetti alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera,
ma sottostanno comunque all`obbligo di notifica ed all`obbligo di presentare il modello A1.
I piccoli utensili da lavoro (minuteria, trapani, cacciaviti, ....), impiegati temporaneamente in Svizzera possono essere portati al seguito senza
formalità doganali e in esenzione da tributi, è però necessario presentare una dettagliata lista di tale attrezzatura.
Entrando in Svizzera per effettuare delle prestazioni di servizio, è consigliabile possedere i seguenti documenti: copia della conferma della notifica di attività lucrativa, certificato A1(E412) vidimato dall`Inps, registro ore di lavoro effettuate, dettagliato per lavoratore, visura camerale, lista piccolo attrezzature e minuteria; una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
Se tali documenti non possono essere forniti, anche a seguito di formale richiesta, può essere elevata una multa fino a 5000 franchi svizzeri, nonchè il divieto di continuare i lavori.
ASPETTI FISCALI
Operatività Le liquidazioni sono trimestrali con relativi versamenti da parte del contribuente e rimborsi da parte dello stato. Esempio: se vendo un bene e lo consegno in Svizzera eseguo un`esportazione dall`Italia. Se tale bene PER ESSERE UTILIZZATO necessita del montaggio e/o del collaudo poichè il potere di utilizzarlo viene trasferito a seguito del suo collaudo (eseguito sul territorio svizzero) per l`Iva svizzera eseguo una prestazione sul territorio svizzero. Sono soggetto ad Iva svizzera. | |||
NORMATIVE SPECIFICHE DI SETTORE
I prestatori di servizi/opere indipendenti e le aziende con dipendenti che svolgono la propria attività in determinati settori sottostanno,
tra l`altro a specifiche norme di settore: esecuzione di attività di impianti elettrici - è obbligatorio ottenere l'autorizzazione ad installare da parte
dell'Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte ESTI (www.esti.admin.ch/it/); esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione, per la quale è obbligatorio ottenere l`iscrizione alla LEPICOSC (http://www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/tema/tema/); SETTORE EDILELegge sull`esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione LEPICOSC La Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) disciplina l'esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato. E` prevista l`iscrizione all`albo cantonale: le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili siano superiori ai Fr. 30'000.-, gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei settori: della posa d'acciaio d'armatura, dell'esecuzione di casserature, dell'esecuzione di murature in cotto e in pietra, dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini); per opere del valore superiore ai fr. 10.000.
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