PATENTE A CREDITI: DALL’INL CHIARIMENTI SUL REGIME SANZIONATORIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024 ha fornito prime indicazioni in merito regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.
Come noto, infatti, l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. 19/2024), prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa – non diffidabile – pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
A tale riguardo l’Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l’importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed il relativo costo.
Diversamente, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.
Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l’Ispettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.
La nota, dopo aver precisato che la competenza all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è rimessa non solo all’Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell’accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.
(Rif. www.anaepa.it)