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GESTIONE RIFIUTI IN CANTIERE, FAQ

La gestione dei rifiuti in cantiere è un tema fortemente dibattuto. Oltre ad una puntuale consulenza e a diversi momenti informativi (il prossimo venerdì 17 maggio in occasione della 38° MECI – Fiera dell’Edilizia), Confartigianato Como desidera condividere le principali FAQ messe a disposizione dal nostro Sistema Nazionale. Gestione rifiuti in CANTIERE EDILE

RIFIUTI INERTI MISTI DA DEMOLIZIONE O COSTRUZIONE

In caso di trasporto alla propria unità locale di piccoli quantitativi di rifiuti da demolizione o terre e rocce da scavo occorre un bollettario normale con indicato che cosa? (luogo di provenienza, codice rifiuto, data, ora, targa, peso ecc?) in caso di posto di blocco da parte della polizia siamo coperti o può esserci un’infrazione? Che causale scriviamo sulla bolla?

Risposta

È stato chiesto di indicare la disciplina del trasporto di piccole quantità di rifiuti da demolizione o terre e rocce dalla sede in cui tali rifiuti sono prodotti all’unità locale dell’impresa produttrice.

I materiali che derivano da attività di demolizione o costruzione – inclusi i rifiuti inerti o terre e rocce prodotte – possono essere gestiti come rifiuto o come sottoprodotto, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all’art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente – “TUA”).

Nel primo caso, la gestione è soggetta alla disciplina sui rifiuti prevista alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. In particolare, il trasporto è disciplinato dall’art. 193 TUA, il quale impone che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale risultino: il nome ed indirizzo del produttore e del detentore; l’origine, tipologia e quantità del rifiuto; l’impianto di destinazione; la data e percorso dell`istradamento; il nome ed indirizzo del destinatario.

Al ricorrere di alcune condizioni, tuttavia, è possibile essere esonerati dalla compilazione del FIR. Difatti, ai sensi del comma 19 dell’articolo 193 del TUA, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. In tal caso se i quantitativi sono limitati, tali da non giustificare l`allestimento di un deposito dove è svolta l`attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal solo documento di trasporto (DDT) previsto dal DPR 472/1999, non essendo necessario anche il formulario di identificazione dei rifiuti.

Con riferimento alla compilazione del documento di trasposto si rinvia alla disciplina di settore.

Il DDT, in tal caso, dovrà obbligatoriamente attestare il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Tuttavia, come previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per l’Economia Generale n. 51657 del 14 maggio 2021, in assenza di una specifica deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Al solo ricorrere delle due condizioni (tipologia di attività che genera il rifiuto: “piccoli interventi edili” e limitatati quantitativi) il documento di trasporto è sufficiente a legittimare il trasporto alla propria unità locale dove verrà effettuato il deposito degli stessi.

Sul concetto di “piccoli interventi edili” si veda la già citata nota di chiarimenti della Direzione Generale per l’Economia Generale del Ministero n. 51657 del 14 maggio 2021.

Nel caso in cui non dovessero sussistere cumulativamente le due condizioni, il trasporto dovrà essere accompagnato da apposito FIR.

Allo stesso modo sono esenti dalla compilazione e tenuta del FIR – ai sensi del comma 7 dell’art. 193 TUA – i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuari. In tale caso, però, è necessario che sussistano le condizioni di occasionalità e saltuarietà ritenute sussistenti dal legislatore nel caso in cui i trasporti avvengano per un numero inferiore a cinque volte l`anno e che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Diversamente, nel caso in cui i materiali siano qualificabili come sottoprodotti, non si applicherà la disciplina del trasporto dei rifiuti e si applicherà la normativa speciale (i.e. art. 6 del DPR 120/2017 nel caso di terre e rocce da scavo).


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