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QUALIFICA DI MASTRO FORMATORE ARTIGIANO

Con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’artigianato del 4 Maggio 2022 le Parti Sociali hanno introdotto la figura del “Mastro Formatore Artigiano” (M.F.A.).

Pertanto, gli imprenditori artigiani (titolare, socio, collaboratore familiare), che possiedono i requisiti previsti dal contratto, riepilogati con questa comunicazione, possono ora inoltrare la propria richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale dei “Mastri Formatori Artigiani” per il tramite della Cassa Edile di competenza.

Ricordiamo che con la qualifica di Mastro formatore Artigiano, l’imprenditore artigiano veicola e trasmette la cultura del lavoro della propria specifica attività ai suoi operai.

Viene, quindi, autorizzato a partecipare direttamente alla formazione, professionale e/o obbligatoria, dei propri dipendenti, sia nei corsi per operai che in quelli per apprendisti e nell’attività di addestramento prevista dalla norma per le attrezzature, le sostanze e le procedure di lavoro.

Quindi il M.F.A. può erogare direttamente, in coordinamento con la Scuola Edile di riferimento, la formazione pratica e l’addestramento ai propri dipendenti, risparmiando tempo, ottimizzando i costi e inoltre può consentire una riduzione del contributo alla formazione che l’impresa è tenuta a versare alle Cassa Edile.

 Si rinnova l’invito alle imprese dell’Edilizia a richiedere la qualifica di Mastro Formatore Artigiano, in un’ottica di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.

La qualifica di “Mastro Formatore Artigiano” è volontaria, nel rispetto dei seguenti requisiti di base:

 Iscrizione da almeno 15 anni continuativi all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile (oppure da almeno 7 anni se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente)

 Possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza (es. ponteggi, gru, movimenti terra, …)

 Essere datore di lavoro da almeno 3 anni, con almeno un dipendente con qualifica non inferiore a O3 in applicazione del CCNL Edilizia

 Essere in regola con la normativa sulla sicurezza

 Essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti per l’accesso ai benefici ex art. 29 legge 341/95

 Essere in regola con l’ultimo certificato di Congruità (ove richiesto)

 Possedere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa

 

Per richiedere formalmente la qualifica rivolgersi al

Segretario di Categoria – Federica Colombini (f.colombini@confartigianatocomo.it, oppure +39 031 316 390).


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