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PREPOSTO, MINISTERO DEL LAVORO: NOMINA SEMPRE OBBLIGATORIA

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023, in risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto.

In particolare è stato chiesto se:

-          l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;

-         piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;

-         tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;

-         debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

In premessa, la Commissione, richiamando l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ricorda che il preposto è “(una) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, si legge nell’interpello, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio: a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale – laddove si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – si può prevedere che il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando poteri gerarchico – funzionali di preposto e sostenendo la relativa posizione di garanzia.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto, il ruolo e le relative responsabilità saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, in quanto superiore gerarchico anche sotto il profilo prevenzionistico.

“La risposta della Commissione è sostanzialmente in linea con quanto abbiamo da sempre sostenuto al riguardo” – ha commentato Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia. “La facoltà del datore di lavoro di ricoprire la figura del preposto, qualora ne ricorrano le condizioni, ne valorizza il ruolo, specialmente nelle imprese artigiane, dove lo stesso partecipa direttamente alle attività del cantiere, trasmettendo buone pratiche e accorgimenti per lavorare in sicurezza”.

(Rif. www.anaepa.it)


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