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FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2023, n. 261, il Decreto del Ministero dell’Ambiente che ha istituito il “Fondo nazionale reddito energetico”: Il provvedimento disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Il Soggetto gestore delle attività per l’operatività del Fondo è il GSE, mentre le risorse finanziarie del Fondo ammontano a 200 milioni di euro, che saranno così suddivisi per ciascuna delle annualità 2024 e 2025:

·  80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

· 20 milioni di euro alle restanti regioni o province autonome.

Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario. L’energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica rimane nella disponibilità del soggetto beneficiario. 

Con decreto del direttore della DGIE verrà approvato il regolamento del Fondoche verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.

Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, con ISEE inferiore a 15mila euro, ovvero inferiore a 30mila euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

È possibile presentare una sola istanza e si può beneficiare dell’agevolazione una sola volta.

Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

Gli interventi devono:

·    essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;

·    rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo;

·    prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile. Il GSE definirà tempi e modalità di costituzione di un apposito registro dei soggetti autorizzati.

Agli interventi per i quali si è conclusa la stipula del contratto di reddito energetico è concesso un contributo in conto capitale pari alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi, riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE.

 Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

L’istanza di accesso alle agevolazioni va trasmessa sulla piattaforma del GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avverrà in ordine cronologico, secondo il meccanismo della procedura a sportello.


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