TITOLI ABILITATIVI A TUTELA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
L`Agenzia delle Entrate chiarisce che, per gli interventi edilizi iniziati in data antecedente all`introduzione dell`obbligo di presentazione della CILA, fa fede, ai fini dell`applicazione della deroga speciale, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all`epoca vigente.
Risulta quindi ancora possibile esercitare l`opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d`imposta, in relazione alle spese sostenute per gli interventi agevolabili ricadenti nell’ambito del Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 (il 17 febbraio corrisponde alla data di entrata in vigore del divieto generalizzato), risulti:
a) presentata la CILA-s (CILA Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Attenzione! Per quegli interventi edilizi iniziati in data antecedente all`introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA rileva, ai fini dell`applicazione della deroga al divieto, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all`epoca vigente. Quindi, ad esempio, della CILA ordinaria.