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RITARDI DI PAGAMENTO: COMMISSIONE UE PROPONE LIMITE A 30 GIORNI

Ieri la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento sui ritardi di pagamento a sostegno delle piccole e medie imprese.  ANAEPA Confartigianato Edilizia, congiuntamente ad EBC (European Builders Confederation) sostiene da tempo la lotta ai ritardi di pagamento e la proposta della Commissione appare molto in linea con la posizione sostenuta dall’Associazione.

La direttiva sui ritardi di pagamento diventa un regolamento, che sarà direttamente applicabile a tutti i 27 Stati membri senza necessità di recepimento. Dotato di disposizioni relative ad autorità specifiche incaricate della sua applicazione a livello nazionale, si prevede che migliorerà in modo significativo l’applicazione delle norme UE per le PMI e in particolare per le microimprese.

Articolo 3 – Limite di pagamento a 30 giorni: La revisione propone di ridurre i termini di pagamento a 30 giorni di calendario sia nelle transazioni commerciali tra pubblica amministrazione e imprese che in quelle tra imprese, garantendo che le PMI e l’artigianato ricevano i loro pagamenti in modo più tempestivo. Vengono eliminate le eccezioni per un periodo di pagamento massimo di 60 giorni per la sanità e le autorità pubbliche che svolgono attività economiche, come previsto dalla direttiva attuale. L’articolo spiega che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i termini più brevi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 4 – Pagamenti ai subappaltatori negli appalti pubblici: Questa nuova disposizione mira a garantire che i pagamenti siano trasferiti a valle della catena di fornitura negli appalti per i lavori pubblici, richiedendo all’appaltatore principale di dimostrare che i subappaltatori diretti sono stati pagati. Ciò è particolarmente importante per le PMI del settore edile, che spesso partecipano agli appalti pubblici come subappaltatori.

Articolo 5 – Interessi: La proposta rafforza il diritto delle PMI e dell’artigianato di applicare interessi di mora sui ritardi di pagamento, scoraggiando i ritardi di pagamento e rendendo finanziariamente svantaggioso per i pagatori ritardare i pagamenti. Gli interessi di mora saranno automaticamente dovuti quando saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Articolo 9 (ex articolo 7) – Eliminazione del concetto problematico di “gravemente iniquo”: Questo nuovo articolo sulle “clausole e pratiche contrattuali nulle” stabilisce un elenco di pratiche nulle ai sensi del regolamento, sostituisce le disposizioni poco chiare della direttiva attuale ed elimina il concetto di “gravemente iniquo”.

Articolo 13 – Autorità di controllo: Gli Stati membri saranno obbligati a designare le autorità nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento, che dovranno collaborare direttamente con la Commissione europea e con le altre autorità nazionali competenti. Questa misura dovrebbe garantire un’applicazione più rigorosa delle norme UE sui ritardi di pagamento con una supervisione diretta da parte della Commissione europea.

(Rif. www.anaepa.it)


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