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PROPOSTO IL BONUS EDILIZIO UNICO - 60% E 100%

Possibile riorganizzazione delle agevolazioni edilizie, grazie alla proposta di legge che verrà discussa in commissione Finanze della Camera.

Si tratterebbe di una revisione che prevedrebbe due sole aliquote di sconto fiscale al 60% e al 100%, con l’intento di uniformare aliquote e massimali. Priorità ai lavori di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico e differenziazione tra i cittadini capienti e incapienti fiscali.

Una revisione dei Bonus Edilizi, si ritiene necessaria da parte del Governo dati gli obblighi attesi dalla Direttiva europea sulle Case Green (entro il 2033 classe minima D) e agli impegni sulla neutralità climatica assunti in sede europea (emissioni zero al 2050).

La proposta di legge si pone tre obiettivi:

  1. prevedere un contributo che favorisca l’efficientamento energetico e antisismico del patrimonio edilizio;
  2. rivolgere l’importo massimo di tale contributo ai soggetti economicamente più in difficoltà;
  3. prevedere una misura, non più straordinaria, che in maniera equilibrata consenta una prosecuzione delle misure di sostegno del mercato delle ristrutturazioni edilizie e, contemporaneamente, rappresenti una nuova forma di agevolazione fiscale correlata alle ristrutturazioni edilizie che sia sostenibile per la finanza pubblica.

Nel testo della proposta si legge che la percentuale del Bonus Edilizio Unico verrebbe riconosciuta al 60% per un cittadino capiente fiscale fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Mentre, il cittadino che non è capiente fiscale potrà avere uno sconto a copertura del costo, quindi pari al 100%,  e la possibilità di esercitare lo sconto in fattura e la cessione del credito, qualora siano presenti tutti i seguenti requisiti:

  • gli interventi riguardano l’abitazione principale del contribuente;
  • gli interventi sono eseguiti da contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro annui, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo la tabella di cui all’articolo 119, comma 8-bis.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • gli interventi riguardano edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro il 2035.

Verrebbe inoltre riconosciuta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari la facoltà di finanziare i contribuenti incapienti per il pagamento delle forniture mediante i crediti ricevuti in garanzia relativi ad annualità successive al primo anno del beneficio sugli immobili, vietando la cessione a terzi del credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.

Prevista anche la facoltà per gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, di procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS) oppure di chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorate dell’interesse legale annuo.

L’agevolazione verrebbe riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035. Ma per avere maggiori conferme bisognerà attendere l’esito dell’iter di discussione della proposta, faranno seguito ulteriori aggiornamenti.


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