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DECRETO BLOCCA CESSIONI È LEGGE: COME CAMBIA IL PANORAMA DEI BONUS EDILIZI

Il Decreto Blocca Cessioni è stato convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38 ed è quindi in vigore dal 12 aprile scorso.

il DL 11/2023 si compone di soli tre articoli, ma con numerose novità per l’ambito dei bonus edilizi.

  1. Per gli interventi di edilizia libera il divieto di esercizio delle opzioni di cessione e sconto non si applica relativamente alle spese sostenute per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica anche in caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
  2. Vengono esclusi dal divieto di optare per cessione del credito e sconto in fattura alcuni specifici interventi: interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche; interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
  3. Esclusione dal blocco di cessione e sconto per le spese sostenute per gli interventi in Superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

·         Nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (cosiddetta CILAS);

·         Nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);

·         Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  1. Riconosciuta la remissione in bonis che consente la presentazione oltre il termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione se la cessione avviene all’interno del sistema finanziario; il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è: una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo (come Poste spa), una società appartenente a un gruppo bancario, un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. In questi casi la remissione in bonis è ammessa espressamente nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Usufruendo del termine più lungo è possibile cedere non solo le spese del 2022 ma anche le rate residue del 2020 e del 2021.
  2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, e può essere esercitata a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
  3. Proroga al 30 settembre per i lavori per le villette ai fini del Superbonus al 110% e possibilità di usufruire ancora di sconto in fattura e cessione del credito in caso di edilizia libera anche se i lavori non sono iniziati, ma è stato firmato un preventivo prima del 17 febbraio scorso, a condizione che i lavori siano stati realizzati per almeno il 30% del progetto entro la data del 30 settembre 2022.

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