SETTORE IMPIANTI: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI.
Con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria n. 8224 del 16 giugno 2021 sono state approvate le “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della DGR XI/3502 del 05/08/2020”.
Nel nuovo documento vengono fornite le specifiche operative della DGR 3502/2020, a cui fanno riferimento, e sono stati aggiornati gli allegati tecnici da utilizzare.
In particolare segnaliamo che:
Per la targatura valgono le seguenti disposizioni:
- la targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L’apposizione della Targa sull’impianto avviene tramite:
-l’installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
-il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
-l’ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.
L’applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa.
La competenza della registrazione a CURIT è dell’operatore che l’ha apposta all’impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa.
Riguardo la dichiarazione di avvenuta manutenzione, è stato stabilito quanto segue:
la dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corrisponde al numero di stagioni termiche pari al numero di anni di validità della manutenzione.
Nei casi in cui gli interventi di manutenzione siano previsti con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati senza obbligo di corresponsione dei contributi.
Ricordiamo che dal 16 giugno 2021 sono stati introdotti anche i seguenti allegati:
Allegato 9.1 –Modello per la richiesta di ispezione dell’impianto termico –singola unità immobiliare;
Allegato 9.2 –Modello per la richiesta di ispezione dell’impianto termico –Centralizzato / condominiale;
Allegato 9.3 –Modello per la richiesta di controllo delle temperature;
Allegato 9.4 –Modello per la richiesta di verifica del divieto di climatizzazione di zone vietate;
Allegato 9.5 –Modello per la comunicazione del Subentro del responsabile dell’impianto termico;
Allegato 9.6 –Modello per la comunicazione della Dismissione dell’impianto termico.
Di seguito potrai consultare gli approfondimenti normativi:
- DDUO n. 8224 del 16 giugno 2021
Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della D.G.R. XI/3502 del 05/08/2020 - Allegato al DDUO n. 8224 del 16 giugno 2021
Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della D.G.R. XI/3502 del 05/08/2020 - DELIBERA n° XI / 3502 del 5 agosto 2020
Contiene le nuove disposizioni per gli impianti termici