DUE DILIGENCE PER MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI GUERRA
A partire dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento 2017/821/UE ( CLICCA QUI per scaricarlo), che regola l’importazione dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
La normativa obbliga le imprese a indicare provenienza, quantità e data di estrazione dei minerali.
Se la provenienza corrisponde a zone di conflitto o ad alto rischio, gli importatori dovranno indicare anche la miniera di provenienza, il luogo di lavorazione nonché le imposte corrisposte. L’obiettivo del Regolamento è quello di arrestare il commercio di materie prime i proventi del quale sono utilizzati per finanziare gruppi armati, nonchè causa di lavoro forzato e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro.
Da una prima analisi risulta che gli obblighi delineati nel Regolamento si rivolgono alle aziende operanti nella fase upstream: interessano quindi le industrie estrattive e commercianti dei minerali, nonché fonderie e raffinerie.
I minerali in questione (cassiterite, fonte dello stagno; wolframite, base del tungsteno; columbite-tantalite, fonte del tantalio; oro) vengono comunemente impiegati nella produzione di telefoni cellulari, computer, stampanti, macchine fotografiche digitali e componenti elettroniche del settore auto.
Rispetto al downstream, invece, il regolamento impone obblighi di dovere di diligenza solo alle imprese che importano direttamente i metalli. Non sono quindi comprese le imprese coinvolte nelle fasi successive (produzione, assemblaggio o utilizzo finale).
La base degli obblighi richiesti dal Regolamento è il framework a 5 step stabilito dalla linea guida OECD sulla “Due Diligence” (dovere di diligenza) per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Gli obblighi quindi definiti sono i seguenti:
- La conformità delle loro attività rispetto al dovere di diligenza
- L’implementazione di un sistema di gestione
- L’adozione di sistemi di gestione del rischio
- La realizzazione di audit da parte di soggetti terzi
- Specifici obblighi relativi alle attività di comunicazione nell’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (v. da articolo 3 a 7 del Regolamento).
Le imprese orafe artigiane, normalmente, non utilizzano canali di importazione diretta di materie prime, ma acquistano da importatori e grossisti. Una piccola percentuale di imprese importa direttamente semilavorati. L’acquisto delle materie prime impiegate per la lavorazione avviene principalmente attraverso Istituti di Credito e Banchi Metalli (metalli preziosi) oppure importatori e grossisti (pietre preziose). In questo caso la certificazione della provenienza delle materie prime andrebbe richiesta ai fornitori. Per l’utilizzo (marginale) dei semilavorati provenienti da Paesi extra-UE – parimenti – la certificazione dovrebbe essere garantita dai fornitori.