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DUE DILIGENCE PER MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI GUERRA

A partire dal 1 gennaio  2021 è entrato in vigore il Regolamento 2017/821/UE ( CLICCA QUI per scaricarlo), che regola l’importazione dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

La normativa obbliga le imprese a indicare provenienzaquantità e data di estrazione dei minerali.

Se la provenienza corrisponde a zone di conflitto o ad alto rischio, gli importatori dovranno indicare anche la miniera di provenienza, il luogo di lavorazione nonché le imposte corrisposte. L’obiettivo del Regolamento è quello di arrestare il commercio di materie prime i proventi del quale sono utilizzati per finanziare gruppi armati, nonchè causa di lavoro forzato e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro.

Da una prima analisi risulta che gli obblighi delineati nel Regolamento si rivolgono alle aziende operanti nella fase upstream: interessano quindi le industrie estrattive e commercianti dei minerali, nonché fonderie e raffinerie.

I minerali in questione (cassiterite, fonte dello stagno; wolframite, base del tungsteno; columbite-tantalite, fonte del tantalio; oro) vengono comunemente impiegati nella produzione di telefoni cellulari, computer, stampanti, macchine fotografiche digitali e componenti elettroniche del settore auto.

Rispetto al downstream, invece, il regolamento impone obblighi di dovere di diligenza solo alle imprese che importano direttamente i metalli. Non sono quindi comprese le imprese coinvolte nelle fasi successive (produzione, assemblaggio o utilizzo finale). 

La base degli obblighi richiesti dal Regolamento è il framework a 5 step stabilito dalla linea guida OECD sulla “Due Diligence” (dovere di diligenza) per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Gli obblighi quindi definiti sono i seguenti:

 

  1. La conformità delle loro attività rispetto al dovere di diligenza
  2. L’implementazione di un sistema di gestione
  3. L’adozione di sistemi di gestione del rischio
  4. La realizzazione di audit da parte di soggetti terzi
  5. Specifici obblighi relativi alle attività di comunicazione nell’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (v. da articolo 3 a 7 del Regolamento).

 

Le imprese orafe artigiane, normalmente, non utilizzano canali di importazione diretta di materie prime, ma acquistano da importatori e grossisti. Una piccola percentuale di imprese importa direttamente semilavorati. L’acquisto delle materie prime impiegate per la lavorazione avviene principalmente attraverso Istituti di Credito e Banchi Metalli (metalli preziosi) oppure importatori e grossisti (pietre preziose). In questo caso la certificazione della provenienza delle materie prime andrebbe richiesta ai fornitori.  Per l’utilizzo (marginale) dei semilavorati provenienti da Paesi extra-UE – parimenti – la certificazione dovrebbe essere garantita dai fornitori.


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