Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 09-05-2017
AttivitĂ separate e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Una ditta individuale, oltre all'attivitĂ alberghiera (mensile), esercita anche un’attivitĂ agricola (trimestrale). Il nostro studio tiene la contabilitĂ dell’albergo mentre la contabilitĂ dell’attivitĂ
agricola è gestita dall'Associazione X. Con riferimento all'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA, si chiede se sia possibile procedere nel seguente modo:
− lo studio invia i dati dell’attivitĂ alberghiera (liquidazioni
mensili);
− l’Associazione X invia i dati dell’attivitĂ agricola (liquidazioni
trimestrali).
Introdotto l’obbligo dell’invio trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare si specifica espressamente che “in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività , i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo”. Sul punto le istruzioni del modello utilizzabile per l’adempimento in esame precisano che “il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni”. Da quanto sopra si può desumere che non è possibile “sdoppiare” l’invio dei dati relativamente al riferimento temporale della Comunicazione (trimestre). Così, relativamente all'invio riferito al primo trimestre la Comunicazione sarà composta da 4 moduli: 3 per le liquidazioni mensili (albergo) e 1 della liquidazione trimestrale (agricoltura).
Pubblicata il: 26-04-2017Utilizzo in compensazione crediti previdenziali e mod. 730
Un soggetto ha cessato l’attività professionale il 31.12.2015. Dal modello UNICO 2016 è emerso un credito relativo ai contributi previdenziali della Gestione separata INPS. Tale credito è stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo 2015 / primo acconto 2016. Poiché per il 2016 il contribuente presenta il modello 730, è corretto riportare l’ammontare del credito previdenziale utilizzando a rigo D7 il codice “3”?
La risposta è positiva. Considerato che l’ammontare dei contributi previdenziali versati alla Gestione separata INPS sono stati dedotti nel quadro RP del modello UNICO, l’utilizzo in compensazione del relativo credito costituisce una sorta di “rimborso” nei confronti del contribuente. Al caso in esame trova applicazione quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, e pertanto la somma utilizzata in compensazione va assoggettata a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria). A tal fine il contribuente che presenta il modello 730 deve riportare la somma in esame nel quadro D,a rigo D7 “Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separata”, indicando a campo 1 il codice “3”.
Pubblicata il: 26-04-2017Assegnazione agevolata immobili ai soci e scioglimento societĂ
Una societĂ di persone, dopo aver assegnato nel mese di settembre 2016 gli immobili (2) di
proprietĂ ai soci, ha deliberato lo scioglimento senza la messa in liquidazione. Dovendo
presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello UNICO 2016 SP come vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati dell’assegnazione? Il “vecchio” modello non contiene la specifica Sezione presente invece nel quadro RQ del modello REDDITI 2017 SP.
Con riferimento al quesito proposto merita evidenziare innanzitutto che nell’ambito della Circolare 1.6.2016, n. 26/E, dedicata all’esame della disciplina dell’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci introdotta dalla Finanziaria 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato “che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”. A tal fine nei modelli REDDITI 2017 SP e SC è stata introdotta, nel quadro RQ, la Sezione XXII riservata all’indicazione dei dati delle operazioni in esame. Ciò detto, in merito ai modelli da utilizzare da parte delle società di persone nelle ipotesi di operazioni straordinarie, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E (par. 8) ha chiarito che “in un’ottica di semplificazione, l’art. 17 del decreto [D.Lgs. n. 175/2014] prevede che anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, utilizzino i «vecchi modelli dichiarativi», ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali”. Ciò comporta quindi che una società di persone cessata prima del 31.12.2016, per dichiarare i redditi relativi al 2016 non può utilizzare il “nuovo” modello REDDITI 2017 SP bensì il “vecchio” modello UNICO 2016 SP. Sul punto si evidenzia che mentre nel modello UNICO 2016 SC è presente nel quadro RQ la specifica Sezione XXII “Assegnazione o cessione di beni ai soci” (in quanto prevista per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” d’anno) nel modello UNICO 2016 SP tale sezione è assente. In merito si rammenta altresì che le istruzioni precisano che “qualora il modello UNICO 2016 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate”. La società di persone in esame dovrà quindi compilare ed inviare, per i redditi relativi alla frazione d’anno 2016, il modello UNICO 2016 SP, nel quale non potrà indicare i dati dell’assegnazione agevolata posta in essere nel 2016. L’Agenzia delle Entrate potrà richiedere alla società i dati relativi all’assegnazione posta in essere nel 2016.
Pubblicata il: 26-04-2017Fatture split payment e invio dati liquidazioni periodiche
Con riferimento all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, devono essere ricomprese anche le fatture emesse soggette a split payment?
L’IVA delle fatture emesse nei confronti di Enti pubblici sia versata all’Erario direttamente da parte dell’Ente. Il cedente / prestatore emette la fattura indicando comunque l’IVA a debito relativa all’operazione. Nell’ambito del modello utilizzabile per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA si ritiene che: - l’imponibile debba essere ricompreso a rigo VP2 relativo al “Totale operazioni attive”; - l’IVA a debito non sia da ricomprendere a rigo VP4 in quanto la stessa non concorre a formare il saldo della liquidazione periodica.
Pubblicata il: 11-04-2017Verifica condizioni assunzione qualifica “micro-imprese”
Per verificare il possesso dei requisiti previsti dal nuovo art. 2435-ter, C.c., per poter essere qualificata “micro-impresa”, beneficiando delle relative agevolazioni in tema di composizione del bilancio d’esercizio, una società deve considerare il triennio 2014-2016 ovvero soltanto gli anni
2014-2015?
In base al nuovo art. 2435-ter, C.c., possono assumere la qualifica di “micro-impresa” le societĂ che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non superano 2 dei 3 seguenti limiti: − attivo di Stato patrimoniale: € 175.000 − ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000 − dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5 unitĂ Al fine di verificare la sussistenza, per il 2016, dei requisiti di “micro-impresa”, con conseguente possibilitĂ di redigere il bilancio in forma semplificata, si ritiene necessario avere riguardo ai dati degli esercizi 2015 e 2016. Tale interpretazione è rinvenibile anche nel Documento congiunto recentemente pubblicato da Confindustria e CNDCEC avente ad oggetto le “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”, nel quale viene affermato che “tale impostazione consentirebbe … un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtĂ di minori dimensioni. L’alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva”.