Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    SocietĂ  di persone con ACE e determinazione acconti IRPEF 2016 dei soci

    Domanda

    I soci di una snc hanno usufruito nel 2015 dell’agevolazione ACE. Poiché dalle previsioni il reddito 2016 della società sarà inferiore a quello del 2015, i soci possono determinare il proprio acconto IRPEF di novembre su base previsionale?

    Risposta

    Qualora si presuma di conseguire un reddito 2016 minore di quello del 2015, è consentito effettuare un versamento a titolo d’acconto inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento. Ciò riguarda anche i soci di società di persone i quali tengono conto del minor reddito prodotto dalla società e ad essi imputato per trasparenza. Tuttavia, nell’effettuare il calcolo previsionale per l’acconto IRPEF 2016 dovuto dai soci, qualora la società di persone abbia beneficiato per il 2015 dell’agevolazione ACE, risulta opportuno considerare, oltre alla riduzione del reddito della società, anche la verosimile minore agevolazione ACE usufruibile per il 2016 collegabile alla modifica del calcolo dell’agevolazione, operante già per il 2016. Infatti, come desumibile dal Ddl della Finanziaria 2017, per tali soggetti la base imponibile ACE, in precedenza rappresentata dal patrimonio netto esistente al 31.12, sarà determinata, dal 2016, analogamente a quanto previsto per le società di capitali (incremento del capitale proprio). Tale modifica comporta che la riduzione del reddito della società al lordo dell’ACE sia “annullata”, in tutto o in parte, dalla minore deduzione ACE usufruibile. Di conseguenza potrebbe risultare che il reddito della società sia addirittura superiore a quello del 2015.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Agevolazione ACE e delibera distribuzione utili

    Domanda

    Una srl a inizio novembre 2016 ha deliberato la distribuzione ai soci di riserve di utili. Il pagamento avverrĂ  in 2 tranches, la prima entro dicembre 2016 e la seconda entro febbraio 2017. Ai fini ACE come rileverĂ  tale distribuzione?

    Risposta

    Ai fini ACE, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.5.2014, n. 12/E, la distribuzione di riserve di utili da parte della società rileva, quale decremento del capitale proprio, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui la relativa delibera è assunta e per l’intero importo deliberato. Pertanto, non va effettuato alcun ragguaglio né in base alla data in cui è intervenuta la delibera di distribuzione né a quanto distribuito. Nella fattispecie in esame, il decremento di capitale proprio rileva per la srl dall’1.1.2016 per l’intero importo deliberato.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Trasferimento all’estero e IMU ex abitazione principale

    Domanda

    Un soggetto si è trasferito all’estero dal mese di settembre, provvedendo all’iscrizione all’AIRE. Nell’ex Comune di residenza possiede un appartamento che utilizzava quale abitazione principale (non di lusso). Come va trattato detto immobile ai fini IMU?

    Risposta

    L’art. 13, comma 2, DL n. 201/2011 dispone che dal 2015 è considerata abitazione principale l’unitĂ  immobiliare posseduta da un cittadino italiano non residente in Italia e iscritto all'AIRE a condizione che: − detto soggetto sia pensionato; − l’immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso. Ciò comporta che se il cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, non è un pensionato, ai fini IMU l’immobile è considerato “tenuto a disposizione” (nel caso specifico, per il periodo settembre – dicembre 2016). In merito si evidenzia che il Comune territorialmente competente potrebbe prevedere un’aliquota IMU ridotta applicabile agli immobili tenuti a disposizione da parte di cittadini italiani non residenti.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Contribuente minimo e utilizzo credito imposta sostitutiva

    Domanda

    Un commerciante di abbigliamento ha adottato il regime dei minimi fino al 2015; dal 2016 applica il regime ordinario. Dal mod. UNICO 2016 PF è risultato un credito dell’imposta sostitutiva. Tale credito può essere utilizzato per il pagamento, in compensazione, dell’acconto IRPEF di novembre dovuto relativamente a due appartamenti locati non a cedolare secca?

    Risposta

    Il soggetto che fino al 2015 ha adottato il regime dei minimi e dal 2016 è passato al regime ordinario (contabilità semplificata / ordinaria) è comunque tenuto, per il 2016, al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, che sarà scomputato dall’IRPEF 2016. Qualora dal quadro LM del mod. UNICO 2016 PF sia risultato un credito dell’imposta sostitutiva, lo stesso può essere utilizzato in compensazione per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il 2016. Detto credito può essere utilizzato anche per compensare l’acconto IRPEF 2016 dovuto dal contribuente per gli “altri” redditi.

    Pubblicata il: 21-12-2016

    Oggetto

    Correzione mod. UNICO 2016

    Domanda

    In un mod. UNICO 2016 PF inviato lo scorso 23.9.2016 è stata riscontrata l’errata inclusione, tra le spese sanitarie detraibili (rigo RP1), di una spesa veterinaria pari ad € 320. Volendo regolarizzare l’errore commesso in quale misura va applicata la sanzione ridotta?

    Risposta

    Considerato che la spesa veterinaria sostenuta nel 2015 va esposta tra le “Altre spese” del quadro RP del mod. UNICO 2016 (righi da RP8 a RP14, codice “29”) e la detrazione spetta sull’importo eccedente la franchigia di € 129,11 e nel limite massimo di € 387,34, la correzione della violazione in esame incide sul saldo della dichiarazione originaria. La relativa regolarizzazione con il ravvedimento operoso richiede la presentazione del mod.UNICO 2016 PF integrativo, nonché il versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi di mora e della sanzione ridotta. Va evidenziato che, in presenza di una dichiarazione originaria a credito, con l’integrazione si riduce il credito spettante. Qualora il maggior credito originario sia stato utilizzato, è necessario procedere al relativo (ri)versamento. Relativamente alla sanzione ridotta applicabile, trattandosi di una violazione rilevabile dall’Ufficio in sede di controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, opera la sanzione ridotta prevista per l’omesso versamento (30%). In particolare, a prescindere dal fatto che il ravvedimento intervenga entro 90 giorni dal termine di presentazione del mod. UNICO 2016 (29.12.2016) ovvero entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2017 (30.9.2017), è dovuta la sanzione ridotta pari al 3,75% (30%x 1/8) della maggiore imposta dovuta / differenza di credito utilizzato.