Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-06-2017

    Oggetto

    Contribuente forfetario e rimborso spese

    Domanda

    Un professionista forfetario sostiene delle spese per conto del proprio cliente, per le quali in fattura chiede il rimborso. Tali somme possono non essere considerate compensi e quindi non concorrere al reddito con
    l’abbattimento del 22%?

    Risposta

    Relativamente ai rimborsi spese è necessario distinguere a seconda che si tratti di: − rimborsi spese addebitati da un lavoratore autonomo al proprio cliente. In tal caso i rimborsi costituiscono “compenso” e, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 20.3.98, n. 20/E (nel caso di specie si trattava di spese di viaggio, vitto e alloggio), devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del cliente (sostituto d’imposta); − rimborsi collegati a spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio, imposte, diritti di cancelleria e di visura) ed intestate a quest’ultimo. Gli stessi, come chiarito nella CM 15.12.73, n. 1, non costituiscono compenso per il percipiente e, di conseguenza, non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Con riferimento al caso prospettato, quindi, le somme addebitate in fattura dal professionista forfetario a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, “compenso” che concorrerĂ  alla formazione del reddito nella misura del 78% (coefficiente reddituale applicabile dai soggetti esercenti attivitĂ  professionali). Va evidenziato che per il contribuente forfetario detti rimborsi - compensi non sono soggetti alla ritenuta alla fonte.

    Pubblicata il: 13-06-2017

    Oggetto

    Invio pratica ENEA per impianti di domotica

    Domanda

    Considerato che il produttore / installatore dell’impianto ha rilasciato la certificazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti, si chiede se, al fine di fruire della detrazione IRPEF del 65% prevista per l’acquisto e installazione degli impianti di domotica, sia necessario l’invio della pratica ENEA.

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilitĂ  di fruire della detrazione IRPEF del 65% delle spese sostenute dall'1.1.2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti termici delle unitĂ  abitative. Al fine di poter fruire di tale detrazione è necessario indicare la spesa sostenuta nella Sezione IV “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico … ” del mod. 730 / REDDITI 2017 PF con il codice “7” appositamente istituito. In merito agli adempimenti richiesti per fruire di tale detrazione, confermando quanto riportato dall’ENEA nello specifico Vademecum disponibile sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E specifica che “per fruire della detrazione in commento è necessario compilare ed inviare all'ENEA: − l’Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari, che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore; − l’Allegato F: in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda”.

    Pubblicata il: 13-06-2017

    Oggetto

    Detrazione ristrutturazione parti comuni per proprietario di un negozio

    Domanda

    Il proprietario di un negozio ubicato al piano terra di un condominio nel 2016 ha sostenuto spese per la ristrutturazione edilizia di parti comuni condominiali (sistemazione della facciata e del tetto), come risultante dal piano di riparto rilasciato dall'amministratore. Per tali spese è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio?

    Risposta

    La detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero edilizio spetta soltanto in relazione agli interventi eseguiti su immobili residenziali e relative pertinenze. Sono quindi escluse da tale agevolazione le spese relative ad interventi effettuati su immobili ad uso non abitativo. Con riferimento ai lavori aventi ad oggetto le parti comuni condominiali, al fine di determinare se le stesse sono detraibili o meno per il proprietario di un negozio, va tenuto presente quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.2.98, n. 57 ed in particolare che “in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un principio di «prevalenza» della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”. Nel caso in esame, quindi, il proprietario del negozio può fruire della detrazione del 50% se il condominio di cui fa parte l’unità immobiliare risulta essere a prevalente destinazione abitativa.

    Pubblicata il: 23-05-2017

    Oggetto

    Cessione autovettura usata e regime del margine

    Domanda

    Nel 2009 una srl ha acquistato un’autovettura usata (la fattura è stata emessa senza indicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95). La stessa, che risulta completamente ammortizzata, a breve deve essere ceduta. La fattura va emessa con IVA (22%)?

    Risposta

    Il regime IVA speciale c.d. “del margine” riservato alle cessioni di beni usati riguarda i beni acquistati da privati. Il regime risulta applicabile anche agli acquisti da soggetti IVA che: - non hanno potuto detrarre l’IVA ex art. 19-bis1, DPR n. 633/72 (in tal caso la fattura ricevuta è stata emessa esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies, DPR n. 633/72); - hanno applicato il regime speciale in esame (in tal caso la fattura ricevuta è stata emessa senza indicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95). Tenendo presente quanto sopra, anche la cessione posta in essere dalla srl va assoggettata al regime del margine (nella fattura dovrà essere riportata l’indicazione “regime del margine – beni usati ex art. 36, DL n. 41/95”). Nel caso di specie, considerato che il corrispettivo di cessione risulta inferiore al prezzo di acquisto, si configura un “margine negativo” non rilevante al fine della determinazione dell’IVA. Detto importo costituirà la plusvalenza conseguita ai fini delle imposte sui redditi.

    Pubblicata il: 23-05-2017

    Oggetto

    Detrazione IVA biglietto aereo

    Domanda

    Relativamente alla trasferta dell’amministratore di una srl è stato acquistato un biglietto aereo Verona – Roma. Nella fattura ricevuta è esposta l’IVA del 10%. È detraibile?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come previsto dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa” non è detraibile l’imposta relativa alle prestazioni di trasporto di persone.