Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-02-2017

    Oggetto

    Verifica limite richiesta rimborso credito IVA senza visto di conformitĂ  / garanzia

    Domanda

    Nel 2016 una srl ha richiesto il rimborso del credito IVA trimestrale pari a circa € 12.000 (terzo trimestre) presentando il mod. IVA TR senza apporre il visto di conformità. Dal mod. IVA 2017 risulterà un credito di circa € 38.000, che la società intende chiedere a rimborso per un importo non eccedente il nuovo limite di € 30.000, in modo da evitare di prestare la garanzia. Per la verifica del predetto limite va considerato anche il credito risultante dal mod. IVA TR?

    Risposta

    La risposta è positiva. Al fine di verificare la necessità di disporre del visto di conformità / prestare la garanzia vanno considerate tutte le richieste di rimborso del credito IVA presentate dal contribuente. Infatti, come desumibile dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.12.2014, n. 32/E, il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non alla singola richiesta. Nel caso di specie, considerato che la società ha già richiesto a rimborso il credito IVA del terzo trimestre 2016 per un importo pari a € 12.000, per non dover prestare la garanzia ovvero disporre del visto di conformità l’ammontare del credito IVA annuale da richiedere a rimborso non può eccedere € 18.000. In tal caso la somma delle richieste a rimborso non eccede il nuovo limite introdotto dall’art. 7-quater, DL n. 193/2016 (€ 30.000).

    Pubblicata il: 31-01-2017

    Oggetto

    Dichiarazione vincite scommesse online

    Domanda

    Un soggetto nel 2016 ha realizzato una serie di vincite presso un’agenzia di scommesse online con sede legale a Londra. L’agenzia opera in Italia con concessione rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Le somme così incassate devono essere dichiarate nel mod. UNICO 2017?

    Risposta

    In merito al quesito posto si rammenta innanzitutto che in base all’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR sono considerati redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”. Va evidenziato altresì che l’art. 69, comma 1, TUIR, dispone che “… i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”. Ciò comporta che, in linea di principio, le vincite derivanti dalle scommesse online costituiscono un reddito diverso da assoggettare a tassazione, da dichiarare nel quadro RL del mod. UNICO PF, per l’importo percepito nell’anno. Sul punto si evidenzia che il soggetto estero erogatore della vincita potrebbe assumere in Italia la qualifica di sostituto d’imposta. In tal caso è tenuto ad applicare alle somme in esame, ai sensi dell’art. 30, comma 1, DPR n. 600/73, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Ciò esonera il soggetto percettore dai predetti adempimenti dichiarativi.

    Pubblicata il: 31-01-2017

    Oggetto

    Limite di reddito “coniuge a carico”

    Domanda

    A seguito del decesso del marito (aprile 2016) alla moglie è stata concessa la pensione di reversibilità. Per il 2016 la moglie possiede un reddito da pensione superiore al limite per essere considerata “a carico”. Nel mod. UNICO 2017, che la moglie deve presentare per il marito, è possibile indicare che la stessa è a carico per “4 mesi”, ossia per il periodo (gennaio – aprile
    2016) in cui il marito era vivo?

    Risposta

    La risposta è negativa. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR si considera familiare fiscalmente a carico il soggetto che presenta un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore a € 2.840,51. A tal fine va fatto riferimento al reddito prodotto nell’anno di riferimento, non assumendo rilevanza il fatto che il reddito sia riferito ad una parte dell’anno. Di conseguenza, in caso di superamento del predetto limite, il familiare va considerato per tutto l’anno “non a carico”. Ciò comporta, quindi, che nel mod. UNICO 2017 PF del marito deceduto non è possibile indicare la moglie come fiscalmente a carico, poiché quest’ultima percependo la pensione di reversibilità possiede per il 2016 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.

    Pubblicata il: 31-01-2017

    Oggetto

    Spese accatastamento e detrazione 50%

    Domanda

    Nell’ambito di un intervento di ristrutturazione del proprio immobile un soggetto ha dovuto provvedere al riaccatastamento dello stesso. Ha quindi pagato la fattura di un geometra per complessivi € 634. Per tale spesa è possibile beneficiare della detrazione del 50%?

    Risposta

    La risposta è positiva. L’art. 16-bis, TUIR che disciplina la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio, al comma 2 dispone espressamente che tra dette spese “sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia”. Ciò è ribadito dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nelle quali tra le spese che danno diritto alla detrazione sono citate anche le “altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento”, la “relazione di conformità” degli interventi alle leggi vigenti, le “perizie” e i “sopralluoghi”. Con riferimento al quesito posto si conferma quindi che il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% anche con riferimento all’onorario del geometra.

    Pubblicata il: 26-01-2017

    Oggetto

    Revoca opzione regime ordinario e adozione regime forfetario dal 2017

    Domanda

    Un soggetto, in possesso dei requisiti per il regime forfetario, nel 2015 ha applicato il regime ordinario. Nel 2016 ha continuato ad applicare il regime ordinario ancorché, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, avrebbe potuto revocare la predetta scelta e adottare il regime forfetario. Ora, non avendo superato i limiti previsti, il soggetto può applicare il regime forfetario dal 2017 facendo riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia per il 2016?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario, scelgono di applicare il regime ordinario, sono vincolati a tale scelta per almeno un triennio. Nell’ambito della Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016 ha riconosciuto ai soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario di revocare tale scelta e adottare dall’1.1.2016 il regime forfetario. Ciò in considerazione di quanto previsto dall’art. 1, DPR n. 442/97 ai sensi del quale è consentita “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”. Nel caso di specie non è possibile fare riferimento al predetto chiarimento in quanto la revoca dell’opzione per il regime ordinario senza il rispetto del triennio è stata consentita nel 2016 a seguito delle citate “significative” novità legislative in vigore da tale anno. Di conseguenza, ai sensi del citato comma 70 il soggetto in esame che nel 2015 ha optato (applicato) il regime ordinario è vincolato a tale regime fino al 2017.