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Pubblicata il: 03-03-2017
Dichiarazioni d’intento ricevute e compilazione quadro VI mod. IVA 2017
Un soggetto nel 2016 ha ricevuto una dichiarazione d’intento da un suo cliente. Nel corso dell’anno non ha emesso alcuna fattura a tale soggetto. Si chiede se la dichiarazione d’intento ricevuta debba essere comunque riportata nel quadro VI del mod. IVA 2017.
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83 “il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute”. Dalle istruzioni al mod. IVA 2017 si può desumere altresì che nel quadro VI “devono essere riepilogati …. i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” nel 2016. La compilazione del quadro VI prescinde quindi dall’utilizzo della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, ossia dall’emissione da parte del “fornitore” in esame di 1 o più fatture senza IVA.
Pubblicata il: 03-03-2017Cessazione attivitĂ e utilizzo credito IVA
Un contribuente nel 2016 ha conferito la propria azienda in una snc. Ai fini IVA non è stata applicata la continuità tra i 2 soggetti (la ditta individuale ha chiuso la partita IVA e la snc ha richiesto la propria partiva IVA) e quindi per il 2016 saranno presentate 2 “autonome” dichiarazioni annuali. Poiché dalla dichiarazione relativa alla ex ditta individuale risulta un credito IVA (circa € 2.500) si chiede, se in luogo del rimborso, è possibile utilizzare tale credito per il versamento del saldo / acconto IRPEF 2016 / 2017 nel prossimo mese di giugno.
La risposta è positiva. Non avendo scelto il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017, al contribuente è concesso di utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24, con il rispetto delle consuete condizioni. Merita sottolineare che il credito IVA 2016 e il relativo utilizzo dovranno essere evidenziati nella Sezione II del quadro RX del mod. REDDITI 2018.
Pubblicata il: 14-02-2017Applicazione regime ordinario nel 2017 e comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Un soggetto ha iniziato l’attività di commercio al minuto nel mese di giugno 2016 applicando il regime ordinario, in quanto non riteneva di possedere i requisiti per il regime forfetario. I ricavi 2016 ammontano a circa € 32.000 che ragguagliati ad anno risultano pari a € 48.000, inferiori al
limite (€ 50.000) per l’adozione del regime forfetario. Nel 2017 tuttavia continua ad applicare il regime ordinario. Tale situazione configura l’ipotesi di opzione per il regime ordinario in luogo del regime forfetario? Se si, l’opzione va comunicata nel mod. IVA 2017 o 2018?
L’opzione per il regime ordinario è stata effettuata dal contribuente nel 2017, tramite il comportamento concludente, nel momento in cui ha deciso di applicare tale regime in luogo del regime “naturale” (forfetario). Avendo conseguito nel 2016 un ammontare di ricavi ragguagliato ad anno inferiore al limite (€ 50.000) correlato all’attività svolta (“commercio al dettaglio”) per il 2017 il contribuente dovrebbe applicare “naturalmente”, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, il regime forfetario. La scelta di continuare ad applicare il regime ordinario vincolerà il contribuente per il triennio 2017–2019. Tale opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita casella contenuta nel quadro VO del mod. IVA 2018. Il fatto che il contribuente abbia adottato nel 2016 il regime ordinario, in quanto “non riteneva di possedere i requisiti per il regime forfetario”, non rappresenta un’“opzione” dalla quale far discendere il vincolo triennale.
Pubblicata il: 14-02-2017SocietĂ di persone in liquidazione e mod. IVA 2017
In data 1.12.2016 una società di persone è stata posta in liquidazione volontaria. Ai fini reddituali si dovranno presentare 2 dichiarazioni (periodo ante liquidazione e periodo di liquidazione). La dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma utilizzando 1 o 2 moduli?
Ai fini IVA la messa in liquidazione di una società non determina la suddivisione dell’anno in 2 periodi (periodo ante liquidazione e periodo di liquidazione) come avviene ai fini reddituali e, pertanto, il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare. La società in liquidazione presenterà la dichiarazione annuale IVA, nel termine e secondo le regole ordinarie, per l’intero anno in cui è intervenuta la liquidazione. Nel caso in esame, quindi, il mod. IVA 2017 va presentato entro il 28.2.2017 compilando 1 modulo.
Pubblicata il: 14-02-2017Regime dei minimi e compimento del 35° anno di etĂ
Un contribuente ha iniziato ad applicare il regime dei minimi dal 2013, quando aveva 32 anni. Il 2016, anno di compimento dei 35 anni, è l’ultimo anno di applicazione del regime agevolato?
Il regime dei minimi ha, in linea di principio, una durata di 5 anni. Al fine di agevolare i giovani contribuenti l’art. 27, comma 1, DL n. 98/2011, prevede una deroga alla predetta durata quinquennale. Se il contribuente, infatti, ha meno di 35 anni, il regime dei minimi continua ad applicarsi fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età , anche se il quinquennio di cui sopra è decorso. Con riferimento al caso di specie, il contribuente nel 2016 non ha ancora completato il quinquennio (2013 - 2017). Lo stesso, quindi, mantenendo i requisiti di permanenza nel regime, potrà continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2017.