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Pubblicata il: 04-07-2017
Semplificata per cassa e cessazione dellâattivitĂ
Una ditta in contabilitĂ semplificata dal 2017 adotta il nuovo regime âper cassaâ. Per la determinazione del reddito di tale anno le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile. Ă intenzione del titolare cessare lâattivitĂ entro il 31.12.2017. Come vanno trattate le rimanenze ancora presenti al momento della cessazione dellâattivitĂ ? Devono essere
assoggettate ad IVA?
Con riferimento alla questione prospettata merita evidenziare che con lâentrata in vigore dal 2017 del nuovo regime di contabilitĂ semplificata âper cassaâ non è stata modificata la disciplina IVA relativa allâautoconsumo. Quindi i beni ancora in rimanenza alla data di cessazione dellâattivitĂ oggetto di autoconsumo da parte del titolare della ditta individuale danno origine ad unâoperazione rilevante ai fini IVA ai sensi dellâart. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72. Inoltre, ai fini delle imposte dirette, il comma 1 del nuovo art. 67, TUIR, dopo aver specificato che il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi di cui allâart. 85 percepiti nellâanno e le spese sostenute nello stesso anno, dispone che âla differenza è aumentata dei ricavi di cui allâarticolo 57â, ossia del valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dellâimprenditore. Nellâambito della Circolare 13.4.2017, n. 11/E lâAgenzia delle Entrate conferma che i componenti positivi di cui al citato art. 57 âconcorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenzaâ.
Pubblicata il: 04-07-2017Distribuzione saldo attivo di rivalutazione e credito dâimposta
Una srl ha distribuito ai soci, nel corso del 2016, la riserva costituita dal saldo attivo di rivalutazione connesso con la rivalutazione dei beni dâimpresa effettuata ai sensi del DL n. 185/2008.
Posto che detta riserva non era stata affrancata, ora lâammontare distribuito è soggetto a tassazione. Alla societĂ spetta un credito dâimposta pari allâimposta sostitutiva corrisposta per la rivalutazione stessa. In quale rigo del mod. REDDITI va indicato detto credito dâimposta?
La rivalutazione dei beni dâimpresa ex DL n. 185/2008 ha comportato lâevidenziazione del c.d. âsaldo attivoâ, per un ammontare pari al maggior valore del bene al netto dellâimposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione. Detto saldo poteva essere alternativamente iscritto ad apposita riserva ovvero imputato a capitale. In caso di imputazione a riserva, il mancato affrancamento ha determinato il regime di sospensione dâimposta della stessa con la conseguenza che a seguito della relativa distribuzione, il saldo attivo, aumentato dellâimposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile della societĂ ed è soggetto a tassazione in capo ai soci quale dividendo. Alla società è riconosciuto un credito dâimposta pari allâimporto dellâimposta sostitutiva riferita al saldo attivo distribuito. Con riferimento al caso di specie, pertanto, nel mod. REDDITI 2017 SC la societĂ dovrĂ effettuare una variazione in aumento per lâimporto del saldo attivo distribuito, aumentato dellâimposta sostitutiva, ed evidenziare il credito dâimposta a rigo RN14, campo 4. A tal proposito merita segnalare che le istruzioni alla compilazione di tale rigo fanno riferimento soltanto ad alcune leggi di rivalutazione nonchĂŠ al DM n. 86/2002. Tuttavia, poichĂŠ le successive norme di rivalutazione richiamano tale ultimo Decreto, anche il credito dâimposta collegato alle stesse dovrĂ essere ricompreso nel predetto rigo.
Pubblicata il: 20-06-2017Spese âcontabilizzazione consumo di caloreâ e detrazione IRPEF
Dalla certificazione inviata dall'amministratore di condominio si desume la presenza di spese sostenute dal condominio per la âcontabilizzazione del consumo individuale del caloreâ. Per tali spese spetta la detrazione IRPEF del 50% o del 65%?
Con lâintento di favorire il contenimento dei consumi energetici, lâart. 9, comma 5, D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto lâobbligo di installazione nei condomini dotati di una fonte di riscaldamento / raffreddamento centralizzata, di contatori individuali per misurare lâeffettivo consumo di calore / raffreddamento / acqua calda della singola unitĂ immobiliare. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2016, n. 18/E (quesito 3.1), la misura della detrazione IRPEF spettante è collegata all'intervento effettuato dal condominio. Infatti, in relazione alle spese in esame, spetta: − la detrazione del 65% (per un importo massimo della stessa pari a ⏠30.000) se i dispositivi sono stati installati in concomitanza con la sostituzione, integrale / parziale, dellâimpianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di caldaia a condensazione ovvero pompa di calore ad alta efficienza o con un impianto geotermico a bassa entalpia; − la detrazione del 50% se i dispositivi sono stati installati senza la sostituzione, integrale / parziale, dellâimpianto di climatizzazione invernale.
Pubblicata il: 20-06-2017Contribuente forfetario e scomputo ritenuta dâacconto subita nel 2016
Un contribuente, procacciatore dâaffari, dal 2016 ha adottato il regime forfetario. Nel 2016 ha incassato lâultima fattura emessa (con IVA) a fine 2015 sulla quale è stata operata la ritenuta alla fonte. Non avendo scomputato la ritenuta nel mod. UNICO 2016 PF è possibile recuperarla ora
nel mod. REDDITI 2017 PF?
La risposta è positiva. Come disposto dall'art. 22, comma 1, lett. b), TUIR, dall'IRPEF dovuta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo dâimposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo dâimposta nel quale sono state operate. Di conseguenza, il contribuente può scomputare la ritenuta dâacconto subita nel 2016 nel mod. REDDITI 2017 PF. A tal fine, poichĂŠ trattasi di un soggetto forfetario, la ritenuta va indicata a rigo RS40, nonchĂŠ riportata, ai fini dello scomputo, a rigo RN33, campo 4 e/o a rigo LM41.
Pubblicata il: 20-06-2017Autovettura in leasing e deducibilitĂ maxi ammortamento (40%)
Nel 2016 un agente di commercio ha acquisito in leasing unâautovettura (coefficiente ammortamento 25%). Lâammontare dei canoni complessivamente dovuti è pari a ⏠30.000. La quota capitale ammonta a ⏠27.000, la quota interessi a ⏠3.000. Il contratto ha la durata di 3 anni. Posto che, in relazione al leasing, il maxi ammortamento deducibile corrisponde ad un
maggior canone pari al 40% della quota capitale, come previsto dalla Finanziaria 2016, detta maggior quota in quali / quante annualità è deducibile?
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, riconosciuta dalla Finanziaria 2016 per il periodo 15.10.2015 â 31.12.2016 e prorogata, con alcune modifiche, dalla Finanziaria 2017 al 31.12.2017 (ovvero 30.6.2018 al sussistere di specifiche condizioni), è fruibile: − per quanto riguarda i beni acquistati, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metĂ per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito dâimpresa; − per quanto riguarda le autovetture ex art. 164, comma 1, lett, b), TUIR, in leasing, in un periodo pari al âperiodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilitoâ dal citato DM 31.12.88. CosĂŹ, qualora lâammortamento civilistico sia determinato applicando un coefficiente inferiore rispetto a quello ammesso fiscalmente, il maxi ammortamento va comunque calcolato sulla base del coefficiente fiscale. Analogamente, in presenza di beni in leasing, se la durata del contratto è superiore rispetto a quella minima prevista fiscalmente, il maggior canone è deducibile in un periodo pari a quello minimo fiscale. Nel caso di specie, pertanto, mentre i canoni âordinariâ sono deducibili per la durata civilistica del contratto (5 anni), la maggiorazione del 40% dei canoni è deducibile in 4 anni (periodo di ammortamento fiscale). Va comunque considerato che, trattandosi di unâautovettura di un agente di commercio, ai fini della deducibilitĂ dei canoni / maggiori canoni va tenuto conto del limite di ⏠25.822,84, ex art. 164, TUIR. Si rammenta che qualora in un periodo dâimposta lâagevolazione fruita risulti inferiore al limite massimo consentito, la differenza non dedotta non potrĂ essere recuperata in alcun modo nei periodi dâimposta successivi.