Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Deduzione 20% delle spese di acquisto – costruzione di immobili da locare

    Domanda

    In caso di acquisto dall'impresa di costruzione di un immobile destinato alla locazione per il quale, rispettando le condizioni richieste, si intende fruire della deduzione del 20% delle spese di acquisto, è possibile beneficiare anche della detrazione del 50% dell’IVA considerato che sono soddisfatte anche le condizioni richieste per detta “agevolazione”?

    Risposta

    La deduzione del 20% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di una nuova unità immobiliare residenziale da destinare alla locazione è stata introdotta dall'art. 21, DL n. 133/2014 che al comma 5 dispone espressamente che la stessa “non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese”. Conseguentemente, qualora si scelga di fruire della deduzione del 20% della spesa non è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA assolta per l’acquisto dello stesso immobile.

    Pubblicata il: 19-07-2017

    Oggetto

    Utilizzo credito IVA primo trimestre 2017 – mod. IVA TR

    Domanda

    Una ditta ha presentato in data 27.4.2017 il modello IVA TR per poter compensare il credito IVA del primo trimestre (circa € 8.000). L’importo del credito compensato nel modelloo F24 non ha superato € 5.000. Non avendo apposto il visto di conformità la compensazione deve fermarsi al raggiungimento del nuovo limite di € 5.000?

    Risposta

    Per poter utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione ovvero chiederlo a rimborso va presentato l’apposito modello IVA TR. In sede di conversione del DL n. 50/2017 è stato esteso l’obbligo del visto di conformità al modello IVA TR anche in caso di utilizzo del credito in compensazione tramite il modello F24. La novità è entrata in vigore il 24.6.2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 96/2017 di conversione del citato Decreto). A tal fine l’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento 4.7.2017 ha “adeguato” il modello IVA TR alla predetta novità, prevedendo il visto di conformità anche per la richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA. Il nuovo modello, come specificato nel citato Provvedimento, è utilizzabile “a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017”. Pertanto, con riferimento al credito IVA relativo al primo trimestre 2017 non deve essere rispettata la nuova disposizione sopra riportata.

    Pubblicata il: 19-07-2017

    Oggetto

    Modello IVA 2017 integrativo e visto di conformitĂ 

    Domanda

    Una societĂ  ha regolarmente presentato il modello IVA 2017 entro il 28.2.
    Dalla dichiarazione risulta un credito di circa € 18.000, in parte utilizzato in compensazione nel modello F24 (circa € 6.500). Ora, avendo riscontrato un errore, si rende necessario presentare un modello IVA 2017 integrativo. È possibile presentare tale modello senza il visto di conformità?

    Risposta

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.5.2017, n. 57/E, le nuove regole in materia di visto di conformità (riduzione del limite da € 15.000 a € 5.000) introdotte dal DL n. 50/2017 sono applicabili alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017. Dovendo presentare una dichiarazione integrativa, devono essere rispettati i nuovi vincoli previsti dal citato Decreto. Sul punto l’Agenzia nella citata Risoluzione n. 57/E specifica che “per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a euro 5.000”.

    Pubblicata il: 19-07-2017

    Oggetto

    Eccedenza ACE e trasformazione in credito IRAP

    Domanda

    Una srl presenta nel 2015 e nel 2016 un reddito imponibile interamente compensato da perdite pregresse. Per entrambe le annualità spetta la deduzione ACE, che tuttavia, in assenza di un reddito complessivo “capiente”, non è usufruibile a titolo di deduzione. La società sceglie di trasformare dette eccedenze ACE in credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP (in particolare, il credito 2015 è pari a € 2.500 e il credito 2016 è pari a € 3.000). Nel 2017, ai fini dell’utilizzo in compensazione dell’IRAP, la stessa potrà usufruire di 1/5 del credito 2015 e di 1/5 del credito 2016?

    Risposta

    L’agevolazione ACE è usufruibile quale deduzione dal reddito complessivo netto. Il mancato utilizzo, in presenza di un reddito complessivo “capiente”, comporta la perdita della deduzione con conseguente impossibilitĂ  di riporto ai periodi d’imposta successivi. Va inoltre considerato che la deduzione dal reddito complessivo, al netto di eventuali perdite pregresse, non può generare una perdita / maggiore perdita fiscale dell’esercizio. L’eventuale eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo è: − riportabile nei successivi periodi d’imposta senza alcun limite temporale e quantitativo; − trasformabile in un credito d’imposta, determinato applicando alla stessa l’aliquota IRES (ovvero, per i soggetti IRPEF, le aliquote per scaglioni). Detto credito d’imposta: − va ripartito in 5 quote annuali di pari importo; − va utilizzato in compensazione dell’IRAP. Nel caso di specie, la societĂ  non ha potuto usufruire della deduzione ACE a riduzione del reddito complessivo, posto che lo stesso è risultato abbattuto da perdite pregresse. Di conseguenza la stessa presenta un’eccedenza ACE sia per il 2015 che per il 2016, trasformate in credito d’imposta ai fini IRAP. Considerato che il credito d’imposta è usufruibile per quinti, nel 2017 ai fini della compensazione dell’IRAP la societĂ  utilizzerĂ  la seconda quota del credito 2015, pari a € 500 (la prima è stata utilizzata in compensazione nel 2016) e la prima quota del credito 2016, pari a € 600.

    Pubblicata il: 04-07-2017

    Oggetto

    Tassazione indennitĂ  maternitĂ  professionista

    Domanda

    Un professionista (ingegnere) ha incassato nel 2016 un importo pari a circa € 13.000 a titolo di indennità di maternità, per la quale l’INARCASSA ha inviato la relativa CU 2017. Tale somma va dichiarata nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF quale reddito di lavoro dipendente assimilato? In caso di risposta positiva è corretto non pagare l’IRAP?

    Risposta

    Merita innanzitutto evidenziare che ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Tali somme, tra le quali rientrano le indennità di maternità, vanno dichiarate utilizzando lo stesso quadro del modello di dichiarazione nel quale sarebbe stato dichiarato il reddito sostituito. Nel caso in esame, essendo l’indennità percepita da una professionista, l’ammontare lordo incassato rappresenta un “altro provento” da indicare a rigo RE3 del mod. REDDITI 2017 PF. L’ammontare della ritenuta alla fonte trattenuta e certificata da INARCASSA sarà ricompresa a rigo RE26 al fine dello scomputo dall’IRPEF dovuta per il 2016. L’indennità ha rilevanza anche ai fini IRAP in quanto, come previsto dalle istruzioni al quadro IQ, del mod. IRAP 2017, deve essere ricompresa a rigo IQ50.