Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Estromissione immobile ditta individuale e spesometro

    Domanda

    La fattura emessa (esente IVA) in occasione dell’estromissione dell’immobile da parte del titolare di una ditta individuale va indicata nello spesometro 2016?

    Risposta

    L’obbligo di inviare lo spesometro interessa i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare, costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72 la destinazione dei beni d’impresa all’uso / consumo personale dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa. Di conseguenza l’(auto)fattura emessa nel 2016 in esenzione IVA in occasione dell’estromissione dell’immobile va inserita nello spesometro. Si evidenzia che nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA della ditta individuale.

    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Acquisti da San Marino e spesometro

    Domanda

    Con riferimento alla predisposizione dello spesometro 2016, devono essere comunicati gli acquisti di merce effettuati da San Marino?

    Risposta

    La Repubblica di San Marino a decorrere dal 24.2.2014 non è più considerata uno Stato “black-listâ€. In relazione agli acquisti di beni effettuati da operatori sammarinesi è necessario distinguere le seguenti 2 fattispecie: − acquisti senza addebito dell’IVA da parte del cedente; − acquisti con addebito dell’IVA da parte del cedente (con “transito†dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro). I primi, per i quali l’imposta è stata assolta dall’acquirente, essendo stati oggetto della specifica comunicazione (mensile) tramite il quadro SE del Modello polivalente, non devono essere ricompresi nello spesometro. I secondi, essendo stati “acquisiti†dall’Agenzia delle Entrate (l’imposta è stata liquidata dall’Ufficio di Pesaro) e comunicati dall’Ufficio Tributario di San Marino tramite i modd. Intra, si ritiene possibile escluderli dallo spesometro.

    Pubblicata il: 07-04-2017

    Oggetto

    Nuova detrazione 50% IVA acquisto unità immobiliare classe energetica A / B

    Domanda

    Un contribuente ha acquistato a marzo 2016 un appartamento nuovo, categoria catastale A/2, classe energetica B, da utilizzare come seconda casa.
    Considerato che il prezzo non è stato interamente pagato nel 2016 (a fine 2015 è stato versato un acconto pari al 20%) nel modello 730/2017 il contribuente potrà beneficiare della nuova detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto, così come previsto dalla Finanziaria 2016?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 riconosce alle persone fisiche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA relativa all’acquisto dall’impresa costruttrice / ristrutturatrice di unità immobiliari residenziali di classe energetica A / B, per gli acquisti effettuati dall’1.1 al 31.12.2016. Per individuare la spesa agevolabile, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2016, n. 20/E, assume rilevanza il principio di cassa e pertanto “è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016â€. Di conseguenza non risulta agevolabile l’IVA relativa agli acconti pagati nel 2015, “anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016â€. Nel caso di specie, pertanto, la detrazione IRPEF spettante è rappresentata dal 50% dell’IVA pagata nel 2016 in sede di saldo; è quindi soltanto con riferimento a tale importo che nel modello 730/2017 l’acquirente potrà beneficiare dell’agevolazione in esame. Con riferimento all’IVA pagata nel 2015 relativamente al versamento dell’acconto non è possibile fruire della detrazione.

    Pubblicata il: 07-04-2017

    Oggetto

    Rottamazione ruoli e omesso pagamento di rate di precedenti dilazioni

    Domanda

    Un soggetto intende avvalersi della rottamazione dei ruoli relativamente ad una cartella di pagamento per la quale al 24.10.2016 aveva in essere un piano di rateazione. Lo stesso ha omesso il versamento di 2 rate, relative ai mesi di luglio ed agosto 2016. Per poter accedere alla definizione agevolata è sufficiente, come richiesto dalla norma, che detto soggetto sia in regola con le rate in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016 o deve versare anche le predette 2 rate scadute e non pagate?

    Risposta

    La definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 consente l’estinzione del debito senza corresponsione di sanzioni ed interessi di mora, è possibile anche in presenza di carichi oggetto di piani rateali. A tal proposito va evidenziato che: - richiede che “risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016â€; − l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 8.3.2017, n. 2/E, ha specificato che “sono ammessi anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma [24.10.2016] purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016â€. Di fatto, per poter accedere alla rottamazione dei ruoli, è necessario che il soggetto interessato abbia effettuato tutti i versamenti in scadenza al 31.12.2016 e non soltanto quelli riferiti al periodo ottobre – dicembre 2016. Infatti, in presenza di precedenti rate scadute e non pagate, i versamenti delle rate di ottobre, novembre e dicembre vengono imputati alle rate precedenti, determinandosi così l’irregolarità proprio delle rate di ottobre – dicembre e l’inammissibilità alla definizione agevolata. Nel caso di specie, pertanto, per poter procedere alla rottamazione della cartella di pagamento il soggetto interessato deve effettuare il pagamento, oltre che delle rate del periodo ottobre – dicembre 2016, anche delle rate scadute nei mesi di luglio e agosto 2016.

    Pubblicata il: 07-04-2017

    Oggetto

    Estromissione agevolata immobili imprenditore individuale

    Domanda

    Una ditta individuale in passato ha costruito alcuni immobili di tipo abitativo. Quelli che non è riuscita a vendere sono stati “trasferiti†a patrimonio, modificando l’attività da costruzione a locazione (ancora in corso). Il titolare sta valutando la scelta di chiudere l’attività previo
    autoconsumo di detti immobili. È possibile considerare gli immobili “6strumentali†in quanto gli stessi sono lo strumento che consente l’esercizio dell’attività locativa e pertanto usufruire dell’estromissione agevolata?

    Risposta

    L’esclusione dal patrimonio dell’impresa individuale, disciplinata dalla Finanziaria 2016, riproposta dalla Finanziaria 2017, riguarda gli immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti dall’imprenditore al 31.12.2016. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E possono essere estromessi gli immobili: − strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche; − strumentali per natura, ossia non suscettibili per le loro caratteristiche di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (categorie catastali B, C, D, E e A/10) che si considerano tali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o se dati in locazione o comodato. Nel caso di specie gli immobili non soddisfano le predette definizioni e pertanto non possono usufruire dell’estromissione agevolata.