Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1050 faq

    Pubblicata il: 07-09-2017

    Oggetto

    Detrazione spese di recupero edilizio su immobile del coniuge

    Domanda

    A fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell'appartamento di proprietà della moglie al 100%, al fine di fruire della detrazione IRPEF spettante per dette spese in qualità di familiare convivente, il marito, la cui residenza risulta essere in un altro immobile, può autocertificare che l’immobile oggetto dei lavori è quello nel quale i coniugi convivono?

    Risposta

    Al fine di poter fruire della detrazione IRPEF prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio in qualità di familiare convivente del proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, fermo restando che la stessa spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per i familiari è “sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventiâ€. Sul punto, nella citata Circolare n. 7/E, l’Agenzia rammenta altresì che al fine in esame: - lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio lavori; - l’immobile oggetto dei lavori non deve essere necessariamente l’abitazione principale dei coniugi/familiari ma può essere uno qualsiasi degli immobili in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile sia a disposizione degli stessi. Da quanto sopra si può quindi concludere che il marito, per i lavori effettuati nell'appartamento di esclusiva proprietà della moglie, può fruire della detrazione per le spese sostenute, autocertificando che detto appartamento è uno degli immobili nei quali la coppia esplica la convivenza.

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Attività di riparazione di unità da diporto e acquisto carburante

    Domanda

    Una S.r.l. esercita l’attività di riparazione di imbarcazioni da diporto. È possibile usufruire della non imponibilità IVA prevista dall'art. 8-bis per l’acquisto di carburante?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.9.2011, n.43/E, la non imponibilità IVA prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 8-bis, DPR n. 633/72, trova applicazione esclusivamente a favore dei soggetti che utilizzano le unità da diporto quali beni strumentali all'esercizio di attività commerciali (ad esempio, noleggio).

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Importi relativi a vitto e alloggio fruiti dalla c.d. “badanteâ€

    Domanda

    Nella “certificazione†attestante quanto erogato alla c.d. “badante†sono indicati anche gli importi relativi al vitto - alloggio fruiti dalla stessa. Detti importi devono essere dichiarati?

    Risposta

    Sì, in quanto gli importi relativi al vitto - alloggio fruito dalla “badante†costituiscono compenso - retribuzione in natura e come tali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente da dichiarare nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF (o nel quadro C del modello 730).

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Bonus arredo per giovani coppie acquirenti dell’abitazione principale

    Domanda

    Il c.d “bonus arredo per giovani coppie†può essere fruito anche nel caso in cui la coppia costruisca la propria abitazione principale anziché acquistarla?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 ha riconosciuto la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute nel 2016, nel limite di € 16.000, per l’arredo dell’abitazione principale acquistata da una giovane coppia (uno dei 2 componenti non deve aver superato i 35 anni). Al fine di poter fruire di tale detrazione è necessario indicare la spesa sostenuta nell'apposito rigo RP58 del modello REDDITI 2017 PF. In merito ai requisiti richiesti e all'ambito di applicazione di tale agevolazione l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E. In particolare in tale occasione è stato chiarito che “non è preclusa l’applicazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito tramite contratto d’appalto, sempreché l’immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016â€.

    Pubblicata il: 05-09-2017

    Oggetto

    Credito IRPEF e visto di conformità

    Domanda

    Una ditta individuale chiude la dichiarazione dei redditi con un credito IRPEF di circa € 12.000. Il titolare intende richiedere a rimborso € 8.000 e destinare la differenza alla compensazione dei crediti IVS. Il modello REDDITI 2017 PF deve essere presentato munito del visto di conformità?

    Risposta

    A decorrere dal 24.4.2017, con il DL n. 50/2017 il Legislatore ha previsto la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione orizzontale nel modello F24 oltre il quale è necessario il visto di conformità. Considerato che il credito IRPEF 2016 risultante dal modello REDDITI 2017 PF spettante, pari a € 12.000, viene richiesto a rimborso dal contribuente per un importo di € 8.000 e l’ammontare destinato alla compensazione nel modello F24 non eccede il predetto nuovo limite, la dichiarazione non deve essere presentata munita del visto di conformità.