Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-04-2017

    Oggetto

    Utilizzo in compensazione crediti previdenziali e mod. 730

    Domanda

    Un soggetto ha cessato l’attività professionale il 31.12.2015. Dal modello UNICO 2016 è emerso un credito relativo ai contributi previdenziali della Gestione separata INPS. Tale credito è stato utilizzato in compensazione per il pagamento del saldo 2015 / primo acconto 2016. Poiché per il 2016 il contribuente presenta il modello 730, è corretto riportare l’ammontare del credito previdenziale utilizzando a rigo D7 il codice “3”?

    Risposta

    La risposta è positiva. Considerato che l’ammontare dei contributi previdenziali versati alla Gestione separata INPS sono stati dedotti nel quadro RP del modello UNICO, l’utilizzo in compensazione del relativo credito costituisce una sorta di “rimborso” nei confronti del contribuente. Al caso in esame trova applicazione quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, e pertanto la somma utilizzata in compensazione va assoggettata a tassazione separata (con possibile opzione per la tassazione ordinaria). A tal fine il contribuente che presenta il modello 730 deve riportare la somma in esame nel quadro D,a rigo D7 “Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separata”, indicando a campo 1 il codice “3”.

    Pubblicata il: 26-04-2017

    Oggetto

    Assegnazione agevolata immobili ai soci e scioglimento societĂ 

    Domanda

    Una societĂ  di persone, dopo aver assegnato nel mese di settembre 2016 gli immobili (2) di
    proprietĂ  ai soci, ha deliberato lo scioglimento senza la messa in liquidazione. Dovendo
    presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello UNICO 2016 SP come vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati dell’assegnazione? Il “vecchio” modello non contiene la specifica Sezione presente invece nel quadro RQ del modello REDDITI 2017 SP.

    Risposta

    Con riferimento al quesito proposto merita evidenziare innanzitutto che nell’ambito della Circolare 1.6.2016, n. 26/E, dedicata all’esame della disciplina dell’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci introdotta dalla Finanziaria 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato “che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”. A tal fine nei modelli REDDITI 2017 SP e SC è stata introdotta, nel quadro RQ, la Sezione XXII riservata all’indicazione dei dati delle operazioni in esame. Ciò detto, in merito ai modelli da utilizzare da parte delle società di persone nelle ipotesi di operazioni straordinarie, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E (par. 8) ha chiarito che “in un’ottica di semplificazione, l’art. 17 del decreto [D.Lgs. n. 175/2014] prevede che anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, utilizzino i «vecchi modelli dichiarativi», ossia quelli approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta, così come le società di capitali”. Ciò comporta quindi che una società di persone cessata prima del 31.12.2016, per dichiarare i redditi relativi al 2016 non può utilizzare il “nuovo” modello REDDITI 2017 SP bensì il “vecchio” modello UNICO 2016 SP. Sul punto si evidenzia che mentre nel modello UNICO 2016 SC è presente nel quadro RQ la specifica Sezione XXII “Assegnazione o cessione di beni ai soci” (in quanto prevista per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” d’anno) nel modello UNICO 2016 SP tale sezione è assente. In merito si rammenta altresì che le istruzioni precisano che “qualora il modello UNICO 2016 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2017, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate”. La società di persone in esame dovrà quindi compilare ed inviare, per i redditi relativi alla frazione d’anno 2016, il modello UNICO 2016 SP, nel quale non potrà indicare i dati dell’assegnazione agevolata posta in essere nel 2016. L’Agenzia delle Entrate potrà richiedere alla società i dati relativi all’assegnazione posta in essere nel 2016.

    Pubblicata il: 26-04-2017

    Oggetto

    Fatture split payment e invio dati liquidazioni periodiche

    Domanda

    Con riferimento all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, devono essere ricomprese anche le fatture emesse soggette a split payment?

    Risposta

    L’IVA delle fatture emesse nei confronti di Enti pubblici sia versata all’Erario direttamente da parte dell’Ente. Il cedente / prestatore emette la fattura indicando comunque l’IVA a debito relativa all’operazione. Nell’ambito del modello utilizzabile per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA si ritiene che: - l’imponibile debba essere ricompreso a rigo VP2 relativo al “Totale operazioni attive”; - l’IVA a debito non sia da ricomprendere a rigo VP4 in quanto la stessa non concorre a formare il saldo della liquidazione periodica.

    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Verifica condizioni assunzione qualifica “micro-imprese”

    Domanda

    Per verificare il possesso dei requisiti previsti dal nuovo art. 2435-ter, C.c., per poter essere qualificata “micro-impresa”, beneficiando delle relative agevolazioni in tema di composizione del bilancio d’esercizio, una società deve considerare il triennio 2014-2016 ovvero soltanto gli anni
    2014-2015?

    Risposta

    In base al nuovo art. 2435-ter, C.c., possono assumere la qualifica di “micro-impresa” le societĂ  che nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non superano 2 dei 3 seguenti limiti: − attivo di Stato patrimoniale: € 175.000 − ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000 − dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5 unitĂ  Al fine di verificare la sussistenza, per il 2016, dei requisiti di “micro-impresa”, con conseguente possibilitĂ  di redigere il bilancio in forma semplificata, si ritiene necessario avere riguardo ai dati degli esercizi 2015 e 2016. Tale interpretazione è rinvenibile anche nel Documento congiunto recentemente pubblicato da Confindustria e CNDCEC avente ad oggetto le “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”, nel quale viene affermato che “tale impostazione consentirebbe … un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtĂ  di minori dimensioni. L’alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva”.

    Pubblicata il: 11-04-2017

    Oggetto

    Conferimento ditta individuale in societĂ  di persone e presentazione spesometro

    Domanda

    Una ditta individuale è stata conferita in una snc di nuova costituzione il 31.3.2017. Come va presentato lo spesometro della ditta individuale relativo al 2016?

    Risposta

    In presenza di operazioni straordinarie, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, qualora l’operazione comporti l’estinzione del dante causa (come nella fattispecie in esame) spetta al soggetto subentrante (nel caso in esame, la snc) comunicare, oltre alle proprie, anche le operazioni del soggetto estinto. Lo spesometro relativo alle operazioni 2016 della ditta individuale dovranno quindi essere comunicate dalla neocostituita snc. Per le operazioni della ditta individuale relative al periodo 1.1 – 30.3.2017, in applicazione di quanto previsto dal “nuovo spesometro” e chiarito dall’Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E, la snc dovrà inviare entro il 18.9.2017 una distinta comunicazione (oltre alla propria).