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Pubblicata il: 12-09-2017
Plusvalenza da cessione del diritto di superficie
Se una persona fisica cede il diritto di superficie di un terreno edificabile, la relativa plusvalenza è sempre da tassare (anche dopo 5 anni)?
In caso di cessione del diritto di superficie da parte di una persona fisica va innanzitutto fatto riferimento all'art. 9, comma 5, TUIR ai sensi del quale “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimentoâ€. In applicazione di detta disposizione quindi, come confermato anche dalla Norma di comportamento AIDC n. 183/2012, dalla cessione del diritto di superficie deriva una plusvalenza tassabile - non tassabile a seconda che detto diritto sia costituito su un fabbricato, terreno agricolo ovvero edificabile. Nel caso di specie, trattandosi di cessione del diritto di superficie su un terreno edificabile, la relativa plusvalenza dovrà essere sempre assoggettata a tassazione (così come la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile ex art. 67, comma 1, TUIR).
Pubblicata il: 12-09-2017Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e soggetti esonerati
Un professionista (medico), soggetto trimestrale, nel mese di maggio ha ricevuto una fattura in reverse charge. La liquidazione ha quindi evidenziato un debito d’imposta. È corretto comunicare all'Agenzia i dati di tale liquidazione entro il 18.9.2017?
Sono esonerati dalla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esoneroâ€. Avendo ricevuto ed annotato una fattura con applicazione del reverse charge il professionista deve procedere al versamento della relativa imposta in sede di liquidazione periodica. Considerato che ciò comporta l’obbligo di presentare il mod. IVA 2018, lo stesso, a decorrere dalla liquidazione IVA del secondo trimestre deve inviare all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione dei relativi dati.
Pubblicata il: 12-09-2017Cessioni auto usate e Comunicazione dati fatture
Con riferimento al prossimo invio dei dati relativi alle fatture del primo semestre si chiede se devono essere comunicate le fatture senza IVA relative alla cessione di auto usate in regime del margine nonché quelle assoggettate ad IVA nella misura del 40%. In quest’ultimo caso va comunicata anche la quota non soggetta ad IVA?
Come desumibile dalle Specifiche tecniche allegate al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27.3.2017 e in base ai chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E: − le fatture, senza IVA esposta, relative alle cessioni di beni usati vanno comunicate riportando il codice “N5†nel campo “Naturaâ€; − per le fatture relative alle cessioni di autovetture assoggettate ad IVA nella misura del 40% va comunicata sia la quota imponibile (40%) che la quota non soggetta (60%), quest’ultima identificata con il codice “N2†nel campo “Naturaâ€.
Pubblicata il: 07-09-2017Deducibilità - detraibilità delle spese sostenute per la badante di un anziano
È possibile dedurre-detrarre le spese sostenute per la badante che presta l’assistenza giornaliera ad un anziano?
Con riferimento alle spese sostenute per la c.d. “badante†va considerato che: - l’art. 10, comma 2, TUIR prevede la possibilità di dedurre dal reddito del “datore di lavoro†i contributi previdenziali versati e rimasti a carico di quest’ultimo, nel limite massimo di € 1.549; - l’art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR prevede la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per l’assistenza personale a condizione che: - da apposita certificazione medica risulti che l’assistito è non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana a causa di una determinata patologia; - il reddito complessivo del soggetto che ha sostenuto le spese in esame ed intende fruire della detrazione sia non superiore a € 40.000. Al ricorrere di dette condizioni, la detrazione spetta su una spesa massima di € 2.100. Per fruire di tale deduzione - detrazione, nel modello REDDITI 2017 PF va compilato, rispettivamente, il rigo RP23 “Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari†e un rigo da RP8 a RP10 “Altre speseâ€, utilizzando il codice “15â€. Va evidenziato infine che, qualora le spese in esame siano sostenute per l’assistenza di un familiare, le stesse sono deducibili - detraibili a prescindere dal fatto che il familiare sia o meno fiscalmente a carico.
Pubblicata il: 07-09-2017Spese di riqualificazione energetica 2013 – 2014 senza comunicazione
Un contribuente ha effettuato un intervento di riqualificazione energetica, iniziato nel 2012 e proseguito - finito nel 2013, sostenendo le relative spese sia nel 2012 che nel 2013. Per detto intervento il contribuente non ha inviato all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione all'epoca prevista in presenza di lavori che si protraggono in più periodi d’imposta e non ha fruito della relativa detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi. Considerata la soppressione dell’obbligo di invio di tale Comunicazione, il contribuente può ora fruire delle “residue†rate della detrazione?
Con riferimento alla Comunicazione per lavori che proseguono per più periodi d’imposta,soppressa a decorrere dal 13.12.2014, va rammentato che l’Agenzia delle Entrate: - nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E ha specificato che “l’omesso invio del modello non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; - deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n, 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarieâ€; - nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E ha specificato che “in applicazione del principio espresso dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto [che ne ha disposto la soppressione] per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivoâ€. Da quanto sopra deriva, quindi, che in capo al contribuente sussiste il diritto a fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando il rispetto degli altri adempimenti richiesti.