Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Canone affitto azienda e contabilità semplificata per cassa

    Domanda

    Una snc, che adotta la contabilità semplificata per cassa, gestisce un bar a seguito di un contratto di affitto d’azienda. Detto canone, ai fini reddituali, è deducibile soltanto se pagato nell’anno?

    Risposta

    Il regime di contabilità semplificata per cassa disciplinato dall’art. 66, TUIR non è un regime di cassa puro bensì un regime “misto†cassa / competenza. Ciò comporta che, ai fini reddituali, i ricavi e le spese rilevano in base a quanto incassato / pagato nell’anno, fermo restando, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, l’applicazione del principio di competenza per alcuni componenti positivi e negativi espressamente richiamati dal citato art. 66. Sul punto l’Agenzia evidenzia che rilevano per competenza i seguenti componenti negativi di reddito: − minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, TUIR); − quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma 2, 102 e 103, TUIR); − perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR); − accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105, TUIR); − spese per prestazioni di lavoro (art. 95, TUIR); − oneri di utilità sociale (art. 100, TUIR); − spese relative a più esercizi (art. 108, TUIR); − oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, TUIR); − interessi di mora (art. 109, comma 7, TUIR). In merito al quesito posto, considerato che l’affitto d’azienda non è ricompreso nelle predette fattispecie, i relativi canoni risultano deducibili nell'anno in cui si verifica il pagamento, ossia in base al principio di cassa.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Opzione “metodo da bilancio†e mod. IRAP 2017

    Domanda

    Una Snc in contabilità ordinaria intende(va) optare, dal 2017, per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancioâ€. Avendo già inviato il modello IRAP 2017 privo dell’opzione, può ora regolarizzare l’omissione con la remissione in bonis?

    Risposta

    Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo / opzione) possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi: - a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, che costituisce il regime naturale; - a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un’apposita opzione, irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. I soggetti che intendono esercitare l’opzione per il metodo “da bilancio†per il triennio 2017 – 2019 devono comunicare la stessa compilando la Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 (rigo IS35, campo 1), da presentare entro il 31.10.2017. La mancata compilazione di tale Sezione può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione in bonis†entro il termine di presentazione del mod. IRAP del periodo d’imposta successivo (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018), presentando un mod. IRAP 2017 integrativo e versando “contestualmente†la sanzione (non compensabile) pari a € 258. Nel caso di specie, considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31.10, qualora il mod. IRAP 2017 sia già stato presentato privo della compilazione della citata Sezione VII, è possibile inviare una dichiarazione “correttiva nei terminiâ€, senza dover versare alcuna sanzione.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Insufficiente versamento imposta estromissione immobile

    Domanda

    Nel 2016 un imprenditore individuale ha estromesso l’immobile dall'impresa. È stato riscontrato che l’imposta sostitutiva è stata versata per errore in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso? Se si, con quali codici tributo?

    Risposta

    Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E l’opzione per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi (Sezione XXII del quadro RQ del mod. REDDITI 2017 PF) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La stessa Agenzia evidenzia che l’omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione. L’Ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo di quanto non versato. Il contribuente può comunque regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. A tal fine si ritiene che per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora siano utilizzabili rispettivamente i codici tributo “8913†e “1992â€.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Revoca cedolare secca e aumento canone

    Domanda

    Un privato nel mese di ottobre 2015 ha prorogato un contratto di locazione a cedolare secca fino al 2019. Ora, in occasione dell’inizio della prossima annualità (ottobre 2017), intende revocare l’applicazione della cedolare secca. Non applicando più tale tassazione può richiedere
    all'inquilino l’aumento del canone in base all'adeguamento ISTAT?

    Risposta

    Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto … sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualitàâ€. Detto aggiornamento può quindi essere richiesto a decorrere dalla terza annualità. Applicando quanto sopra al caso in esame, per l’annualità ottobre 2017 – settembre 2018 il locatore deve mantenere inalterato il canone. L’aumento dello stesso in base alla variazione ISTAT potrà essere applicato a decorrere dall'annualità ottobre 2018 – settembre 2019.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Spese riqualificazione energetica e bonus mobili

    Domanda

    Un soggetto nel 2017 sta ultimando dei lavori di riqualificazione energetica per i quali intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%. La spesa prevista ammonta a circa € 40.000 e sarà pagata entro il 31.12.2017. Detto soggetto può fruire anche del c.d. “bonus mobili�

    Risposta

    Per poter beneficiare del c.d. “bonus mobili†è necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione IRPEF del 50% siano relative all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che va fatto riferimento agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR. Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E,l'Agenzia ha precisato che qualora: − si applichi la lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis (e quindi la detrazione IRPEF del 50%); − gli interventi effettuati si configurino “quanto meno come interventi di «manutenzione straordinaria», ove effettuati su singole unità immobiliari residenzialiâ€; anche tali lavori costituiscono presupposto “valido†per poter fruire del “bonus†in esame. Diversamente, in caso di applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 296/206 e quindi della detrazione del 65%, non si realizza il presupposto per poter fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.