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Pubblicata il: 04-06-2024
Appartamento concesso in comodato dal genitore al figlio
Due genitori sono comproprietari, oltre che dell’appartamento utilizzato quale abitazione principale, di due appartamenti locati. Un genitore è anche proprietario di un altro appartamento, concesso in comodato ad un figlio dall’1.3.2024. Considerato che tale ultimo immobile è sito nel Comune limitrofo a quello di residenza, è possibile beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU?
Per gli immobili “non di lusso” (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, l’art. 1, comma 747, lett. c), Legge n. 160/2019 subordina la riduzione del 50% della base imponibile IMU ad una serie di condizioni, sia oggettive che soggettive.
Con particolare riferimento al comodante, è richiesto che lo stesso risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato e non possieda, su tutto il territorio nazionale, altri immobili abitativi oltre a quello concesso in comodato e all’abitazione principale “non di lusso”.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore non può fruire della riduzione al 50% dell’imponibile IMU.
Sostituzione vetri e detrazione 50%
In caso di sostituzione soltanto dei vetri degli infissi della propria abitazione principale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% relativa ai lavori edilizi?
Tra le fattispecie per le quali spetta la detrazione IRPEF connessa con le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono ricompresi gli interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Gli interventi possono riguardare non solo parti comuni di edifici ma anche singole unità immobiliari.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E le opere in esame:
– possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso, il contribuente deve essere in possesso della scheda tecnica del produttore attestante l’abbattimento delle fonti sonore interne / esterne
all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa;
– anche se corrispondenti ad interventi di manutenzione ordinaria, rientrano tra quelle agevolate e quindi le relative spese sono detraibili a condizione che la predetta scheda prodotto certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla Legge n. 447/95.
Inoltre se il vetro installato è:
– antisfondamento, l’opera può essere ricompresa tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– antinfortunio, l’opera può essere ricompresa tra gli interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.
Cessione quote di partecipazione e incasso acconto nel 2023
Un socio (persona fisica) di una snc ha rivalutato nel 2020 la propria partecipazione pari al 30% del capitale della società. A fine 2023 ha incassato un acconto della cessione della partecipazione per la quale l’atto di cessione è stato formalizzato nel 2024 (alla sottoscrizione dell’atto l’acquirente ha
pagato il saldo). Pur avendo realizzato una modesta plusvalenza, è corretto ripartire la tassazione nel 2023 e nel 2024 in base all’importo percepito?
La plusvalenza risultante dalla cessione di una partecipazione ( Circolare 24.6.98, n. 165/E) si considera realizzata nel momento di perfezionamento della cessione, ossia di trasferimento della partecipazione stessa. L’incasso del corrispettivo può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che successivamente al trasferimento (pagamento di un acconto / dilazione del pagamento).
In particolare, se nel periodo d’imposta precedente a quello in cui interviene la cessione il contribuente ha percepito somme a titolo di acconto, le stesse non sono soggette a tassazione nell’anno in cui sono percepite bensì in quello in cui la cessione si è perfezionata. Nel caso in cui il contribuente non ha percepito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento l’intero corrispettivo pattuito, in quanto il pagamento avviene in forma rateale, ai fini del calcolo della plusvalenza si deve tenere conto del costo di acquisto della partecipazione ceduta proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nell’anno.
Nel caso di specie il socio, pur avendo incassato un acconto nel 2023, dovrà dichiarare l’intera plusvalenza nel 2024 (modello REDDITI 2025), posto che la cessione è intervenuta in tale anno.
Deducibilità saldo IMU 2022 pagato nel 2023
Una srl non ha pagato il saldo IMU 2022 relativa al proprio capannone entro il 16.12.2022. Il versamento è stato effettuato nel mese di maggio 2023 regolarizzando il ritardo con il ravvedimento. L’IMU 2023 è stata regolarmente pagata alle rispettive scadenze. Nel 2023 la società, oltre a dedurre interamente l’IMU di tale anno, può dedurre anche la quota dell’IMU 2022?
Dal 2022, per effetto di quanto stabilito dalla Finanziaria 2020, l’IMU relativa agli immobili strumentali è interamente deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo.
Il relativo importo è deducibile, in base al principio di cassa nel periodo d’imposta del relativo pagamento. Di conseguenza, nel caso di specie, l’IMU 2022 pagata nel 2023 è deducibile nel 2023 unitamente all’IMU 2023.
Con riferimento alla quota dell’IMU 2022 va tuttavia considerato che, essendo l’imposta di competenza del 2022, la società:
– doveva effettuare una variazione in aumento nel modello REDDITI 2023 SC (rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate”) in quanto, ancorché contabilizzata nel bilancio 2022, risulta (va) indetraibile a seguito del mancato pagamento;
– dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2024 SC in quanto pagata nel 2023. Va evidenziato che tale variazione va indicata a rigo RF55 utilizzando il generico codice “99” (nel mod. REDDITI 2023 era previsto lo specifico codice “38”, ora soppresso).
Detrazione spese acquisto integratori alimentari
Nel 2023 una persona fisica ha sostenuto spese per l’acquisto di integratori alimentari. Le spese risultano certificate da documenti commerciali sui quali è stato riportato il codice fiscale del contribuente. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF al 19% prevista per le spese mediche?
In base a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% dell’importo sostenuto oltre la franchigia annua di € 129,11 per le spese mediche e di assistenza specifica certificate da documento commerciale / fattura.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E, la detrazione per le spese mediche generiche spetta relativamente all’acquisto di:
– farmaci;
– specialità medicinali;
– medicinali omeopatici;
effettuati presso farmacie / altri soggetti autorizzati (ad esempio, farmacie online) in presenza di “scontrino parlante”, ossia con evidenza della dicitura “farmaco” e del relativo codice, nonchè del codice fiscale dell’acquirente.
Nella Risoluzione 22.10.2008, n. 396/E, richiamata anche nell’ambito dalla Circolare 19.6.2023, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di usufruire della detrazione per le spese relative all’acquisto di “parafarmaci” / alimenti particolari anche se assunti a scopo terapeutico in base ad una prescrizione medica, tra i quali rientrano gli integratori alimentari, in quanto appartenenti all’area alimentare.